TAR BARI 256/2023

La discussione e l’approvazione del D.U.P. deve essere svolta in apposita e specifica seduta “dedicata”, preliminare rispetto alla seduta di approvazione del bilancio di previsione, quest’ultimo da redigere in coerenza con il D.U.P., costituente la guida strategica e operativa dell’Ente, che investe la sfera di interesse e di esercizio della funzione di tutti i consiglieri comunali, essendo stata l’assise consiliare eletta dalla legge quale sede naturale del confronto e della decisione sul contenuto del D.U.P. (cfr., in analoga fattispecie, T.A.R. Bari, Sezione Prima, 15 febbraio 2019, n. 241; T.A.R. Bari, Sezione Prima, 18 novembre 2019, n. 1505).

I giudici, in particolare censurano quanto segue:

– che lo stesso giorno, con deliberazioni della Giunta comunale n. 82 e n. 83 del 13 aprile 2021, sono stati approvati il D.U.P. e lo schema di bilancio, disponendosi, nel primo caso, di presentare al Consiglio comunale il D.U.P., e, nel secondo, di presentare all’organo consiliare per l’approvazione lo schema di bilancio;
– che lo stesso giorno, con deliberazioni del Consiglio comunale n. 12 e n. 22 del 7 maggio 2021, sono stati rispettivamente approvati, nella medesima seduta, il D.U.P. per il periodo 2021 – 2023 e il bilancio di previsione per il periodo 2021 – 2023.

Tale successione pone in rilievo la mancata convocazione e svolgimento di una specifica seduta consiliare “dedicata” alla discussione e approvazione del D.U.P., che potesse consentire ai consiglieri comunali il compiuto esercizio delle proprie prerogative, in linea con la disciplina – nella specie violata – innanzi richiamata, considerato – appunto – che l’assise consiliare è stata eletta dalla legge quale sede naturale del preventivo confronto, tra i componenti del Consiglio comunale, e della preliminare decisione sul contenuto del D.U.P..
In ragione delle rilevate violazioni, non può ritenersi che il bilancio di previsione approvato dal comune sia stato redatto in coerenza al Documento unico di programmazione 2021-2023, dovendosi, a tal proposito, rilevare che la verifica di coerenza sarebbe dovuta scaturire dal contributo potenzialmente derivante da tutti i componenti del Consiglio comunale, compiutamente fornito nella preliminare seduta consiliare “dedicata”: diversamente opinando (cioè ove si ritenesse legittima la definizione dell’interlocuzione tra i consiglieri comunali sul D.U.P. direttamente nella stessa seduta consiliare di approvazione finale del bilancio), si determinerebbe la compressione delle predette prerogative consiliari sottese alla legittimità procedimentale delineata dalle succitate disposizioni (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, cit. n. 1505/2019).