di Enrica Daniela Lo Piccolo. 

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana 25/2021

 

  1. Accreditamenti e programmazione.

 

Il C.G.A.R.S. sez. giurisd., con la sentenza n. 25 del 12 gennaio 2021 ha preso in esame il particolare procedimento relativo agli accreditamenti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, evidenziando alcuni elementi essenziali nello sviluppo del procedimento stesso.

I giudici amministrativi chiariscono come presupposto che il quadro normativo definito dalla legge n. 296/2006 in materia di accreditamenti di strutture socio-sanitarie chiarisce che gli accreditamenti presuppongono un atto di accertamento e programmazione dei fabbisogni, che costituisce un atto doveroso per una corretta gestione degli accreditamenti stessi. Se è chiaro che non possono essere concessi accreditamenti in eccesso rispetto al programma dei fabbisogni, è tuttavia necessario che l’atto programmatorio esista, per potersi verificare se nuovi accreditamenti possono o meno essere concessi.

La doverosità dell’atto di accertamento e programmazione discende dalla citataprevisione dell’art. 1, c. 796, lett. u) l. n. 296/2006.

Poiché l’art. 2 l. n. 241/1990 impone di adottare un provvedimentoespresso sia quando si tratti di procedimenti ad iniziativa di parte, sia quando sitratti di procedimenti da iniziarsi d’ufficio, purché vi sia un obbligo legale diprovvedere (art. 2, c. 1: “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza,ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere diconcluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”), la circostanza che l’atto diaccertamento e programmazione consegua ad un procedimento ad iniziativad’ufficio non esclude, pertanto, la sussistenza dell’obbligo di provvedere.

Inoltre, sussiste la legittimazione e l’interesse di chi chiede l’accreditamento, a far accertare la illegittimità del silenzio nell’adozione del presupposto atto di accertamento e programmazione dei fabbisogni:

– da un lato, in assenza di tale atto, gli accreditamenti non possono essere concessi, e da ciò deriva l’interesse del privato a che l’Amministrazione adotti tutti gli atti necessari per poter avviare e concludere il procedimento ad iniziativa di parte;

– dall’altro lato, il chiaro dettato normativo che si desume dagli artt. 2 e 13 l. n.241/1990, evidenzia che gli atti normativi, generali, di pianificazione e programmazione, se sono sottratti alle norme sulla partecipazione procedimentale (capo III della l. n. 241/1990), non sono sottratti alle norme di principio del procedimento amministrativo (capo I della l. n. 241/1990), sicché, in relazione ad un atto di programmazione quale quello per cui è processo, non può escludersi la sussistenza dell’obbligo di adottarlo e la giustiziabilità della relativa violazione.

 

  1. Obbligo di provvedimento espresso e illegittimità di motivazione fondata su un’ommissione in fase di programmazione.

 

Qualora  l’atto programmatorio non sia stato adottato, i giudici amministrativi evidenziano l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con un atto espresso e tempestivo sulle istanze di accreditamento, non potendo la stessa non concludere i procedimenti o rinviarne sine die la conclusione, adducendo che occorre l’atto propedeutico, essendo obbligata ad adottare anche l’atto propedeutico – che rientra nella sua disponibilità.

Il CGARS rileva come indicazioni pregnanti emergano dall’art. 10-bis, ultimo periodo, l. n.241/1990, introdotto dalla l. n. 180/2011, ai sensi del quale “Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione”.

La fattispecie legale vietata e pertanto illegittima è quella dell’addurre a giustificazione di un provvedimento di diniego una presupposta omissione comunque attribuibile alla stessa pubblica amministrazione. Il diniego di provvedimento non diventa legittimo sol perché conseguenza di un’altra omissione anche essa attribuibile all’Amministrazione.

Sebbene la previsione normativa recata dall’art. 10-bis sembri riferirsi, testualmente, – e anche avuto riguardo alla sua collocazione sistematica in un articolo dedicato ai provvedimenti negativi -, al solo provvedimento di rigetto espresso, è da ritenere che la stessa riguardi anche, e a maggior ragione, i provvedimenti di “non liquet”, o soprassessori, che solo apparentemente provvedono, ma sono nella sostanza silenzi-inadempimento, perché il “dire” “non luogo a provvedere” o “non luogo a provvedere allo stato” equivale al “non dire”, e dunque al “non provvedere”, al “tacere”, che integra il “silenzio della pubblica amministrazione”.

I giudici amministrativi specificano che pertanto anche il non liquet o il rinvio sine die del provvedimento, ricadendo nell’ambito applicativo della previsione in commento, non può trovare giustificazione in un altro e distinto presupposto inadempimento o ritardo dell’Amministrazione.

Quindi, in nessun caso il silenzio – inadempimento può trovare fondamento e legittimità in un precedente e presupposto silenzio-inadempimento imputabile a irragionevole inerzia dell’Amministrazione.