Ancora un “via libera” della Corte dei Conti all’acquisto da parte dei Comuni degli immobili adibiti a caserma. La sezione regionale di controlllo per l’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 53 del 11.05.2026, a riscontro del quesito del Comune di Guiglia (MO), si inserisce in un filone interpretativo seguito da altri collegi (del quale abbiamo già documentato su queste pagine grazie al contributo di Domenico Finocchietti: https://lasettimanagiuridica.it/2026/02/24/il-comune-puo-accollarsi-i-costi-di-accasermamento-dei-carabinieri-riflessioni-a-margine-del-parere-corte-dei-conti-basilicata-1-26-domenico-finocchietti/) che ammette la possibilità per gli Enti locali di acquisire al patrimonio dei fabbricati già utilizzati come caserma, per destinarli alla medesima funzione.
Per arrivare a tale conclusione, la Corte introduce alcune premesse.
In materia di acquisizioni immobiliari da parte dei Comuni, viene ribadito che, a partire dal 2019, l’art. 57 comma 2 lett. f) del D.L. n. 124/2019 ha stabilito la cessazione delle limitazioni previgenti di cui alla normativa sulla “spending review”, che subordinava tali acquisti al ricorrere di “indispensabilità” e “indilazionabilità”, obbligando tra l’altro gli Enti a richiedere pareri di congruità all’Agenzia del Demanio. Ad oggi dunque, per l’effetto di tale abrogazione, l’Ente Locale può disporre acquisti immobiliari più facilmente rispetto al passato.
Per quanto riguarda la competenza dei Comuni in materia di sicurezza, la Corte ribadisce che l’accasermamento per l’assolvimento dei compiti dell’Arma dei Carabinieri costituisce attribuzione dello Stato, riconducibile alle materie di competenza esclusiva statale di cui all’art. 117 comma 2 lett. f) della Costituzione. Tuttavia, l’art. 118 della stessa carta costituzionale, regolamentando la c.d. Sussidiarietà verticale, riconosce la possibilità di stabilire forme di coordinamento tra amministrazioni statale e periferica, proprio “in vista del potenziamento della sicurezza a livello locale”. Sotto questo profilo, sono citati ad esempio i protocolli d’intesa, attivabili anche a livello locale intermedio (es. Province), che individuino obiettivi e risorse.
In attuazione di tali esigenze di coordinamento, i giudici contabili confermano – suffragando precedenti orientamenti – che la sicurezza dei cittadini non è monopolio di un unico livello di amministrazione (statale), bensì responsabilità di tutti gli Enti che perseguano interessi pubblici meritevoli di tutela. Tra questi rientra senza dubbio la sicurezza pubblica, che proprio in qualità di bene meritevole di tutela “allargata” può – anzi deve – essere perseguita anche da un Comune con la propria attività amministrativa e finanziaria.
Alla luce di tale possibilità l’ente locale può agire a tutela dei propri interessi mediante l’acquisizione di uno o più immobili, tuttavia guidando la propria attività secondo le bussole fondamentali del buon andamento (art. 97 Cost.) e dell’equilibrio finanziario (art.119 Cost).
E da qui la Corte rappresenta la necessità che i Comuni, prima di procedere all’acquisto, svolgano e diano atto di una approfondita istruttoria dalla quale evincere la ragionevolezza e l’utilità dell’acquisto del bene, il fine perseguito e l’analisi costi-benefici dell’operazione.
Nel dettaglio, la Corte fornisce anche delle indicazioni più specifiche all’Ente in ordine alle caratteristiche che devono guidare il procedimento di acquisto:
- Il corrispettivo dovrà essere congruo, tale da consentire di “operare nel rispetto dei canoni generali di tutela della concorrenza e parità di trattamento”; a tal fine, la Corte dà per scontata una locazione attiva da parte del Comune, in modo da garantire la generazione di un’entrata;
- La spesa dell’Ente dovrà avere carattere eccezionale, e non potrà comunque avere ad oggetto l’esecuzione di lavori ordinari, quale il miglioramento-adeguamento funzionale dell’imobile, che continuano a essere prerogativa statale, e in particolare del Ministero dell’Interno;
- L’istruttoria dell’Ente locale dovrà evidenziare la proporzionalità e la ragionevolezza della scelta dell’acquisto immobiliare, con riguardo specifico al perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura (nel caso di specie, la necessità di non privare la Comunità di un presidio fondamentale ai fini della sicurezza come quello della Caserma), l’utilità dell’acquisto e l’analisi costi-benefici, e dunque la ponderazione delle possibili alternative all’acquisto (considerando, in altri termini, le alternative del non acquisto o dell’utilizzo per quella funzione di beni immobiliari già disponibili al patrimonio dell’Ente).
Sulla base delle indicazioni della Corte dei Conti, è ora più agevole per l’operatore tracciare un’ipotesi efficiente ed efficace (per rimanere in tema di buon andamento) dell’iter amministrativo da osservare (e già sperimentato) ai fini del perfezionamento dell’acquisto dell’immobile.
- In primo luogo, è preferibile che il Comune avvi l’iter rilasciando un formale atto di indirizzo favorevole al mantenimento nel territorio comunale del presidio dell’Arma dei Carabinieri in quanto garanzia di tutela effettiva della legalità a difesa del territorio e della sua popolazione con lo scopo ultimo di mantenere e preservare il livello di sicurezza all’interno del Comune, manifestando pertanto un interesse all’acquisto dell’immobile, da destinare in ogni caso a finalità istituzionali di spettanza di questo Ente, attualmente destinato a Caserma dei Carabinieri;
- nell’indirizzo rivolto con delibera di Giunta comunale dovrebbero essere previste indicazioni al competente responsabile del servizio, che comprendano l’avvio di specifica interlocuzione con la proprietà dell’immobile finalizzata a pervenire all’acquisto del bene, l’effettuazione di rilievi, sopralluoghi e verifiche necessarie rendere edotta l’Amministrazione in merito allo stato dell’arte dell’immobile, la redazione, effettuate le attività di cui al punto precedente, di perizia di stima preliminare all’acquisto dell’immobile;
- Successivamente, l’ufficio tecnico dovrà elaborare i documenti, gli atti e le perizie richieste, avviare e definire specifica trattativa con la proprietà dell’immobile, oppure perfezionare gli atti relativi alla partecipazione ad eventuale asta pubblica;
- Una volta conclusi gli atti amministrativi, il Consiglio comunale dovrà approvare la perizia di stima, dando atto della convenienza dell’operazione rispetto alle alternative ipotizzate e della stessa perizia;
- Con la stessa delibera consiliare o con deliberazione separata, il Consiglio dovrà aggiornare i propri documenti di programmazione, segnatamente il DUP e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari acquisendo il bene oggetto di acquisto;
- Previa autorizzazione del Consiglio comunale (nella sede sopra indicata) il competente Responsabile del Settore procederà alla conclusione del contratto.
Marcello Santopadre – Segretario comunale della convenzione di segreteria dei Comuni di Montalto di Castro (VT) e Farnese (VT).