L’omessa indicazione nel disciplinare di gara delle coordinate bancarie necessarie per la costituzione del deposito cauzionale configura una lacuna della lex specialis imputabile esclusivamente alla stazione appaltante. In forza dei principi di leale collaborazione e clare loqui, l’operatore economico non può essere escluso per il mancato versamento della garanzia provvisoria entro il termine di presentazione dell’offerta qualora tale omissione gli abbia impedito l’adempimento, sussistendo in capo all’amministrazione l’obbligo di emendare il bando in autotutela e, se necessario, prorogare i termini di ricezione delle proposte.

La sentenza n. 2340/2026 del Consiglio di Stato affronta il delicato tema del perimetro di responsabilità del concorrente a fronte di ambiguità o lacune documentali della stazione appaltante. La controversia nasce dall’esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese che, nell’impossibilità di ottenere una polizza fideiussoria in tempi utili, aveva tentato di costituire la garanzia provvisoria tramite bonifico bancario, riscontrando tuttavia l’assenza dei dati della tesoreria nel disciplinare di gara. Il collegio, nel confermare la decisione di primo grado, ribadisce che la chiarezza delle regole della gara, il cosiddetto principio del clare loqui, costituisce un presupposto indefettibile per la legittimità della procedura. L’indicazione degli estremi del conto per il bonifico non è un elemento facoltativo ma doveroso, in linea con le indicazioni dei bandi-tipo ANAC e con le circolari della Ragioneria Generale dello Stato, che impongono alle amministrazioni di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire l’individuazione dei versamenti. Nel caso di specie, la mancanza di tali dati ha reso oggettivamente impossibile l’adempimento tempestivo per una causa non imputabile al concorrente. I giudici di Palazzo Spada chiariscono che il completamento di una clausola lacunosa non può essere degradato a mero “chiarimento”, ma rappresenta un vero e proprio intervento in autotutela volto a correggere un errore originario dell’amministrazione. Ne consegue che, a fronte di una simile carenza, la stazione appaltante non può invocare il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, specialmente se la necessità di ricorrere al deposito cauzionale sorge a ridosso della scadenza per ragioni imprevedibili, come il diniego di una fideiussione.
La pronuncia in esame sanziona quindi l’automatismo dell’esclusione quando questa derivi da un’inerzia della pubblica amministrazione, imponendo a quest’ultima di garantire la massima partecipazione attraverso la correzione tempestiva della lex specialis e la concessione di eventuali proroghe, adeguate ai fini della presentazione delle offerte nei termini richiesti.