La disciplina degli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a soggetti esterni all’ente, ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, riveste carattere di specialità rispetto alla normativa generale sul contratto a termine, escludendo l’applicazione dei soli termini minimi di durata. La facoltà di rinnovo deve essere però esercitata nel rispetto della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e del principio costituzionale del pubblico concorso, con la conseguenza che il superamento dei limiti massimi di durata, per attività ordinarie, configura una reiterazione abusiva che fonda il diritto al risarcimento del danno.
La sentenza n. 27189/2025 della Corte di Cassazione affronta la complessa questione della legittimità dei rinnovi degli incarichi dirigenziali conferiti a personale esterno alle amministrazioni pubbliche. La vicenda trae origine dal ricorso di alcuni dirigenti che, assunti a tempo determinato per un lungo arco temporale, contestavano la legittimità della frammentazione e della reiterazione dei propri contratti, lamentando una violazione delle tutele contro il precariato e l’omessa osservanza dei termini minimi di durata.
Il Collegio chiarisce preliminarmente la netta distinzione tra la dirigenza privata, caratterizzata da una natura spiccatamente fiduciaria che giustifica una stabilità relativa, e la dirigenza pubblica, la quale si radica invece nel principio del pubblico concorso ex art. 97 della Costituzione.
Sotto il profilo della durata, i giudici di legittimità respingono la tesi dei ricorrenti circa l’applicabilità del termine minimo triennale previsto dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 agli incarichi esterni. Tale vincolo è infatti riferibile esclusivamente ai dirigenti di ruolo, ossia a coloro che sono stati assunti stabilmente nell’amministrazione. Per gli esterni, la disciplina del comma 6 si configura come un corpo normativo completo e speciale che, pur non prevedendo limiti minimi di durata, contempla quelli massimi (tre o cinque anni a seconda della qualifica), necessari per garantire che la Pubblica Amministrazione non eluda i canali ordinari di reclutamento.
Il punto di rottura rispetto ai precedenti orientamenti risiede però nella valutazione dell’abuso della reiterazione. La Corte afferma che gli incarichi dirigenziali pubblici, pur con le loro peculiarità, non sono sottratti alla disciplina eurounitaria volta a contrastare il fenomeno della precarizzazione. Ne consegue che il rinnovo di un incarico esterno non può essere utilizzato per soddisfare esigenze stabili e permanenti dell’ente, trasformando di fatto un rapporto eccezionale in una supplenza duratura della dotazione organica ordinaria. Qualora l’amministrazione superi i limiti temporali stabiliti dalla norma attraverso rinnovi successivi per attività ordinarie, si configura una responsabilità risarcitoria, radicata nella normativa comunitaria.