La deliberazione lombarda affronta uno dei primi problemi interpretativi sorti dopo la legge n. 1/2026: l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per chi assume incarichi comportanti gestione di risorse pubbliche. Il Comune istante chiedeva se tale obbligo dovesse estendersi anche ai consiglieri comunali: sia quando esercitano funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, sia quando siano titolari di deleghe prive di poteri gestionali in senso tecnico. La Sezione dichiara ammissibile il quesito, valorizzando il nuovo statuto della funzione consultiva, ma arresta la risposta sul piano sostanziale in ragione del successivo differimento dell’obbligo al 1° gennaio 2027 disposto dal milleproroghe 2026. Più del dispositivo, appare di rilievo il percorso argomentativo. La Sezione afferma infatti l’ammissibilità del quesito, valorizzando la riforma del 2026 sulla funzione consultiva con una lettura della contabilità pubblica in chiave dinamica, come presidio degli equilibri di bilancio e della legalità finanziaria. In questa prospettiva, anche il tema della responsabilità amministrativa può entrare nel perimetro consultivo quando venga in rilievo non come giudizio su fatti concreti, ma come criterio della corretta gestione delle risorse pubbliche.
Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce poi un principio di forte rilievo sistematico: il discrimine non è formale, ma funzionale. La giurisdizione contabile si radica rispetto a chiunque, di diritto o di fatto, gestisca risorse pubbliche con concreta incidenza patrimoniale sull’ente. Ne discende che anche gli organi politici non sono immuni in ragione della carica, ma rispondono quando le loro scelte incidano sugli equilibri finanziari o si traducano in direttive illegittime. Resta, però, ferma la distinzione tra responsabilità da indirizzo e responsabilità da gestione.
La pronuncia, dunque, vale soprattutto come decisione di sistema: oggi non c’è alcun obbligo vigente di stipulare la polizza; domani, quando il quadro attuativo sarà completo, il criterio selettivo dovrà essere cercato nella gestione effettiva delle risorse, non nella sola investitura politica. È qui il lascito più utile della deliberazione: non tanto una risposta definitiva sui consiglieri comunali, quanto l’indicazione del metodo con cui leggere la riforma della responsabilità amministrativa nel nuovo equilibrio tra funzione consultiva, prevenzione del danno erariale e tutela della finanza pubblica.