l giudice campano ricorda che l’annullamento d’ufficio negli appalti non può essere usato come rimedio automatico: servono motivazione puntuale, interesse pubblico concreto e rispetto dell’affidamento dell’operatore.

Massima

 Nell’autotutela sugli appalti pubblici, l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione efficace non può essere disposto in modo automatico o meramente assertivo, ma richiede una motivazione rigorosa e puntuale che dia conto del concreto bilanciamento tra interesse pubblico alla rimozione dell’atto, principio del risultato e principio dell’affidamento dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e degli artt. 1 e 5 d.lgs. 36/2023.

Commento

 La sentenza del TAR Campania, Napoli, n. 1261 del 23 febbraio 2026 si inserisce nel dibattito sul perimetro dell’autotutela in materia di contratti pubblici, chiarendo che la stazione appaltante non può limitarsi a richiamare un vizio della procedura per travolgere un’aggiudicazione già efficace.
Il Collegio valorizza il nuovo lessico del Codice dei contratti pubblici, nel quale il principio del risultato e quello dell’affidamento non sono formule di cornice, ma criteri sostanziali di decisione amministrativa.

 Il dato davvero interessante è che il giudice non nega in astratto il potere di autotutela, ma ne innalza la soglia di esercizio: più l’aggiudicazione si è consolidata, più la motivazione deve essere robusta, concreta e capace di spiegare perché l’interesse pubblico alla rimozione prevalga sulla stabilità dell’esito di gara.
La decisione, in questo senso, è una piccola lezione di igiene amministrativa: non basta “rifare la gara” perché la prima non piace o presenta criticità, bisogna dimostrare che non esiste una soluzione meno invasiva e più coerente con l’assetto concorrenziale già formato.

Conclusioni pratiche

 Per RUP, segretari comunali e uffici gare, il principio operativo è semplice: prima di annullare in autotutela una gara già aggiudicata, occorre verificare la reale consistenza del vizio, la sua non sanabilità e il concreto impatto sull’affidamento dell’aggiudicatario.
In una determinazione ben scritta, il percorso logico dovrebbe essere sempre lo stesso: vizio accertato, interesse pubblico attuale, impossibilità di misure meno drastiche, bilanciamento espresso con affidamento e risultato.
Se manca questo impianto, l’autotutela rischia di diventare un boomerang: nasce per correggere, ma finisce per complicare.

 

FONTE: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202505042&nomeFile=202601261_01.html&subDir=Provvedimenti