La revoca della nomina di un assessore comunale, pur inquadrandosi nell’ampia discrezionalità fiduciaria del sindaco, si configura come atto di alta amministrazione e non come atto politico in senso stretto. Ne consegue la piena soggezione al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere, richiedendo una motivazione che, per quanto semplificata, sia supportata da riscontri documentali o da condotte specifiche ed episodi concreti atti a giustificare oggettivamente la rottura del rapporto fiduciario.
La sentenza n. 2125 del 16 marzo 2026 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato interviene sul confine tra la libertà di scelta politica del vertice dell’amministrazione e il rispetto dei principi di ragionevolezza e trasparenza nell’esercizio del potere di revoca dei componenti della giunta. Il caso di specie trae origine dall’appello proposto da un ex assessore di un comune veneto, rimosso dall’incarico con un provvedimento che il giudice di prime cure aveva inizialmente ritenuto legittimo proprio in virtù della natura marcatamente fiduciaria dell’incarico. Tuttavia, il Consiglio di Stato ribalta tale impostazione, partendo da una rigorosa qualificazione ontologica dell’atto. I giudici di Palazzo Spada chiariscono che la revoca dell’assessore non può essere considerata un atto politico, poiché quest’ultimo è caratterizzato dalla libertà nei fini e dalla derivazione diretta da norme costituzionali per il perseguimento di esigenze di governo. Al contrario, la nomina e la revoca di organi di vertice di amministrazioni pubbliche rientrano nella categoria degli atti di alta amministrazione. Tale distinzione non è meramente terminologica ma produce effetti sostanziali sul piano della tutela giurisdizionale: l’atto di alta amministrazione, pur essendo espressione di una discrezionalità amplissima, rimane funzionalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico e, pertanto, deve soggiacere allo statuto generale del provvedimento amministrativo.
Il nucleo della decisione si concentra sull’insufficienza di una motivazione puramente formale. Nel provvedimento impugnato, il Sindaco aveva giustificato la revoca richiamando genericamente condotte non in linea con l’indirizzo politico, prese di posizione contrastanti con gli altri membri della giunta e un asserito pregiudizio al metodo di lavoro collegiale. Il Consiglio di Stato osserva che tali affermazioni, in assenza di qualsiasi riscontro documentale, come verbali di giunta, corrispondenza ufficiale, esiti di votazioni o cronache di stampa, degradano a clausole di stile, rendendo l’azione amministrativa incomprensibile e potenzialmente arbitraria. Sebbene la giurisprudenza riconosca che la motivazione di questi atti possa essere semplificata e il sindacato del giudice meno intenso, ciò non esonera l’autorità emanante dal dovere di fornire un principio di prova delle ragioni concrete della sfiducia. La mancanza di indicazioni su episodi specifici o condotte puntuali trasforma il potere discrezionale in una prerogativa arbitraria, violando i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.
La sentenza in esame stabilisce che il venir meno del legame fiduciario non può essere un’enunciazione meramente astratta, bensì deve trovare fondamento in fatti oggettivamente verificabili che dimostrino come la permanenza dell’assessore pregiudichi effettivamente la coesione e l’efficacia dell’azione di governo, garantendo così il necessario equilibrio tra la libertà di indirizzo politico e la legalità amministrativa.