L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il parere di funzione consultiva n. 7 dell’11 marzo 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito ai limiti di modificabilità dei rapporti concessori di lunga durata, con particolare riferimento, per il caso di specie, al completamento e alla gestione di una Residenza Sanitaria Assistenziale. La questione trae origine dall’istanza di un’amministrazione comunale del Lazio, sollecitata da un concessionario a riequilibrare il sinallagma contrattuale a causa di ritardi regionali nell’accreditamento e di sopravvenuti obblighi di adeguamento normativo della struttura. Il fulcro della decisione risiede preliminarmente nell’individuazione della cornice normativa applicabile: l’Autorità ribadisce il principio dell’irrilevanza dello ius superveniens nella fase esecutiva, stabilendo che una gara bandita nel 2004 rimanga soggetta alle disposizioni illo tempore vigenti (Legge 109/1994 e al D.P.R. 554/1999). Tale precisazione esclude l’invocabilità delle più recenti disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici del 2023, le quali trovano applicazione solo per le procedure indette successivamente alla loro entrata in vigore.

Entrando nel merito delle variazioni proposte, quali l’estensione della durata e la modifica degli oneri manutentivi, l’ANAC evidenzia che la convenzione in esame non possiede i tratti di un accordo quadro generico, bensì regola compiutamente il rapporto, cristallizzando diritti e obblighi. Ne consegue che ogni richiesta di revisione deve confrontarsi con il divieto di apportare modifiche sostanziali, intese come quelle alterazioni capaci di rendere il contratto sensibilmente diverso dall’originale, violando i principi di parità di trattamento e trasparenza. La revisione del PEF, pur prevista dall’art. 19 della Legge 109/1994 per eventi straordinari e non imputabili, deve essere interpretata restrittivamente poiché costituisce una deroga al principio dell’evidenza pubblica. L’Autorità ricorda che lo schema concessorio implica intrinsecamente l’assunzione del rischio operativo da parte del privato e che lo spostamento di tale rischio in capo all’amministrazione, attraverso proroghe o sgravi di spesa non previsti, configurerebbe una violazione della concorrenza. In definitiva, laddove le modifiche richieste estendano l’oggetto della concessione o alterino l’equilibrio economico a favore del privato, in modo tale da rimettere in discussione l’esito della gara originaria e qualificandosi come modifiche di natura sostanziale, l’ente pubblico è tenuto a negare la variazione, residuando unicamente la strada di una nuova procedura di affidamento.