Che ci azzecca la Corte dei conti con un amministratore di sostegno che con 66 prelievi sui libretti postali si appropria illecitamente di 40.000 € appartenenti alla povera assistita?
E’ il caso esaminato dalla Corte dei conti delle Marche, sentenza 11/26.
La vicenda era già stata affrontata dal giudice penale, che aveva condannato l’amministratore per peculato e appropriazione indebita.
Tuttavia la Procura erariale rilevava correttamente che l’amministratore di sostegno non è un quisque de populo, ma è un soggetto ben definito: un pubblico ufficiale (e infatti il peculato è il tipico reato proprio, tipico di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) ausiliario del giudice tute-lare che lo ha nominato.
La vicenda, poi, era stata oggetto di articoli on line e sulla stampa, per cui il necessario clamor fori era pacifico.
Conseguenza di questi fattori è la competenza del giudice contabile a valutare il danno all’immagine causato dal condannato. Il danno all’immagine viene calcolato (abitualmente, non tutta la giurisprudenza è allineata) con l’ausilio del criterio presuntivo di cui all’art. 1, comma 62, della L. n. 190/2012 (che ha introdotto nella L. 20/1994 l’attuale art. 1-sexies), vale a dire il doppio dell’utilità illecitamente lucrata.
Ciò che conta non è se l’utilità è sottratta all’erario, nel caso di specie infatti è l’assistita a essere stata defraudata, non lo Stato o il Comune o un altro Ente pubblico. Ma il danno all’immagine, questo sì, è stato concretizzato a danno dell’Ente che conferito l’incarico all’amministratore di sostegno, che infatti è stato condannato a rifondere tale danno in favore del Ministero della giustizia.
Unica nota stonata – è un tema che mi sono già permesso di toccare in alcuni miei precedenti articoli disponibili su questo stesso sito – è che la Corte ha inspiegabilmente dimezzato (40.000 €) l’importo del danno che invece la Procura aveva correttamente quantificato in 80.000 €.
Concludo, da funzionario che lavora da anni negli Enti locali, avvertendo di prestare la massima attenzione all’operato degli amministratori di sostegno. A fronte della stragrande maggioranza di soggetti seri e scrupolosi, ho avuto modo di constatare nella mia esperienza che permane una minoranza di amministratori che invece è bene vigilare. Difficile è appropriarsi di un immobile dell’assistito senza la necessaria autorizzazione del Giudice tutelare. Invece il potere di maneggio del denaro dell’assistito è praticamente illimitato e incontrollato, per lo meno a priori; e quando il denaro è scomparso dal conto o dal libretto è poi sempre difficile recuperarlo.