No, lo conferma il Tar Lombardia che, con la sentenza n. 1202/2026, affronta proprio questo delicato tema. È dunque esclusa la sussistenza di un obbligo di scorrimento di una propria graduatoria vigente e, oltretutto, l’ente è sollevato dall’onere di una motivazione analitica, qualora decida di bandire una nuova procedura o ricorrere alla mobilità per soddisfare specifiche esigenze professionali non sovrapponibili al profilo originario.

La vicenda trae origine dall’impugnazione della programmazione del fabbisogno del personale di un comune, nella parte in cui prevedeva la copertura di posti di istruttore amministrativo tramite l’istituto della mobilità ovvero mediante l’avvio di un nuovo concorso, omettendo, tra le modalità assunzionali, lo scorrimento di una propria graduatoria ancora vigente in cui la ricorrente risultava idonea. Il nucleo centrale della decisione risiede nell’applicazione della sopravvenuta norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, che ha radicalmente mutato il quadro ermeneutico consolidatosi nel decennio precedente. Se in passato il legislatore, ampiamente supportato da autorevole giurisprudenza, tendeva a privilegiare lo scorrimento delle graduatorie esistenti quale espressione dei principi di efficacia ed economicità, imponendo all’amministrazione un onere motivazionale stringente e rafforzato per giustificare l’indizione di un nuovo concorso, l’attuale assetto normativo ristabilisce la centralità della procedura concorsuale. Il Collegio chiarisce che il concorso, da avviarsi ex novo, deve essere considerato lo strumento prioritario, con la conseguenza che la scelta di non attingere ai soggetti idonei non postula neanche più una motivazione puntuale, essendo la decisione dell’ente già intrinsecamente coerente con il dettato legislativo. Peraltro, nel caso di specie, i giudici lombardi rilevano inoltre che l’amministrazione aveva correttamente individuato la necessità di acquisire professionalità dotate di competenze specifiche ed esperienza immediata, non garantite da una graduatoria concorsuale generica, quale quella vigente. Tale esigenza oggettiva di personale già formato, da destinare a settori critici come l’Ufficio Tecnico o gli Affari Generali, giustifica ampiamente il ricorso alla mobilità volontaria esterna o, in ogni caso, a selezioni mirate secondo procedure recanti requisiti specifici per i posti da ricoprirsi.