Lo scorrimento della graduatoria integra una nuova e autonoma determinazione discrezionale dell’amministrazione e l’idoneo non vincitore non vanta un diritto soggettivo all’assunzione, neppure in caso di rinuncia del vincitore che abbia già preso servizio, poiché la scelta di coprire il posto vacante rientra nell’alveo del potere organizzativo dell’ente.
Lo ricorda la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 217/2026, delimitando i confini tra il potere organizzativo della Pubblica Amministrazione e le aspettative dei candidati idonei. La vicenda trae origine dalla pretesa di un idoneo di ottenere l’inquadramento come dirigente di ricerca a seguito delle dimissioni della vincitrice. Il nucleo della decisione risiede nella negazione di un automatismo tra la vacanza del posto e l’obbligo di scorrimento, ribadendo che la posizione dell’idoneo non vincitore non muta in diritto soggettivo per il solo fatto della sopravvenuta disponibilità della sede. La Suprema Corte chiarisce che l’approvazione della graduatoria esaurisce i propri effetti con la nomina del vincitore e che ogni ulteriore utilizzo della stessa per coprire posti successivamente resisi vacanti equivale a una nuova decisione assunzionale. Tale determinazione richiede una specifica manifestazione di volontà dell’amministrazione, fondata sulla previa verifica del fabbisogno di personale e della compatibilità finanziaria. Non è dunque configurabile una estensione automatica della graduatoria in favore degli idonei qualora il rapporto di lavoro con il vincitore sia cessato dopo la sua costituzione. Il richiamo all’articolo 8 del d.P.R. n. 3 del 1957 funge da indice normativo per escludere l’obbligatorietà dello scorrimento ulteriore, confermando che l’offerta pubblica di impiego si conclude con il termine del procedimento selettivo originario. La pronuncia affronta implicitamente il tema del bilanciamento tra il principio di buon andamento ex art. 97 Cost. e la tutela dell’affidamento, risolvendolo a favore della discrezionalità amministrativa. Sebbene l’ordinamento favorisca lo scorrimento per ragioni di economicità, tale preferenza legislativa non si traduce in un diritto pieno in capo all’idoneo, restando l’amministrazione arbitra della scelta tra l’indizione di un nuovo concorso, l’utilizzo della graduatoria vigente o la decisione di non coprire affatto la vacanza. La graduatoria è quindi un mero strumento a disposizione della PA e non fonte di obbligazioni automatiche verso soggetti diversi dai vincitori.