In costanza di esercizio provvisorio, il divieto di assumere personale di cui all’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 opera esclusivamente in caso di tardività rispetto ai prorogati termini legali di approvazione dei documenti contabili. Le assunzioni a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale dei fabbisogni e dal bilancio di previsione precedenti, sono legittime ai sensi dell’art. 163, comma 3, TUEL, configurandosi come conclusione di procedimenti già perfezionati nel ciclo programmatorio pregresso.

La deliberazione n. 19/2026 della Sezione regionale di controllo per la Puglia conferma quindi la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato durante l’esercizio provvisorio, in assenza del bilancio di previsione e del nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Il quesito, sollevato dal Comune di Cagnano Varano, trae origine dal timore che l’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 possa determinare un blocco assunzionale paralizzante nelle more dell’approvazione degli strumenti contabili. I magistrati contabili chiariscono preliminarmente che la citata norma riveste una natura sanzionatoria-interdittiva, mirata a colpire l’inerzia dell’ente. Ne consegue che, qualora il termine per l’approvazione del bilancio sia stato differito per legge (nel caso di specie al 28 febbraio 2026 dal D.M. Interno 24 dicembre 2025), non sussiste alcuna condizione di tardività e, pertanto, il divieto non è applicabile. Tale interpretazione garantisce la continuità dell’azione amministrativa, evitando che un differimento tecnico dei termini si traduca in un ingiustificato freno operativo. Sul piano della programmazione, la Corte opera una netta distinzione tra le nuove scelte organizzative e gli atti meramente esecutivi di decisioni già assunte. Per le assunzioni a tempo determinato, è richiesta l’adozione di un PIAO provvisorio completo, poiché tali rapporti flessibili richiedono un aggiornamento della programmazione coerente con gli stanziamenti correnti. Diversamente, per le assunzioni a tempo indeterminato già inserite nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e coperte finanziariamente nel precedente bilancio, l’ordinamento prevede un regime di favore basato sull’art. 163, comma 3, del TUEL, come interpretato autenticamente dall’art. 21 bis del D.L. 104/2023. Tale disposizione specifica che le spese per assunzioni già autorizzate sono equiparate alle spese correnti impegnabili in esercizio provvisorio, in quanto non rappresentano una nuova volontà politica, bensì la chiusura di un percorso amministrativo già consolidato. La Sezione sottolinea tuttavia che tale facoltà deve essere esercitata nel rigoroso rispetto del principio di prudenza di cui al D.Lgs. 118/2011, assicurando che la gestione del personale non pregiudichi gli equilibri finanziari tendenziali dell’ente, specialmente in una fase di gestione provvisoria degli stanziamenti