La verifica dei requisiti dell’operatore economico, intesa sia come acquisizione documentale che successiva valutazione, è attività necessariamente riservata alla stazione appaltante, in quanto espressione del proprium dell’attività provvedimentale qualificante la gestione degli affidamenti pubblici e non può, pertanto, essere delegata ad operatori economici privati.

È quanto stabilisce l’ANAC con la delibera n. 116 del 1° aprile 2026.

L’Autorità chiarisce preliminarmente che la verifica dei requisiti costituisce una fase fondamentale e imprescindibile, volta ad accertare l’affidabilità morale e professionale dei concorrenti. Tale attività è ontologicamente legata alla funzione pubblica e deve essere effettuata direttamente dalla stazione appaltante per garantire che l’affidamento non avvenga in favore di soggetti privi della necessaria idoneità. Il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 36/2023 conferma la centralità del Responsabile Unico del Progetto, il quale è investito della competenza esclusiva per l’espletamento delle verifiche in ogni fase della procedura. Anche laddove il RUP sia coadiuvato da uffici interni o supporti esterni in casi di particolare complessità, egli deve mantenere una funzione di coordinamento e controllo, adottando personalmente le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. L’ANAC sottolinea come il combinato disposto degli artt. 62, comma 11, e 3, comma 1, lett. z), dell’Allegato 1.1 al Codice vieti espressamente l’affidamento a privati della gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante, attività nella quale rientra pienamente l’acquisizione della documentazione comprovante i requisiti. L’esternalizzazione, infatti, non solo viola il principio di riserva di funzione, ma introduce rischi significativi per la riservatezza dei dati e la veridicità delle verifiche, oltre a poter generare ipotesi eclatanti di conflitti di interesse (laddove, per esempio e paradossalmente, un operatore si trovi ad acquisire i documenti relativi alla propria posizione). L’evoluzione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (il cd. FVOE 2.0) rende oggi ingiustificata qualsiasi delega esterna, garantendo l’interoperabilità necessaria per un controllo diretto ed efficiente da parte dei soggetti pubblici.