L’equiparazione del distacco sindacale al servizio prestato nell’amministrazione garantisce la continuità della carriera e del trattamento pensionistico, ma non configura un’identità funzionale con l’attività istituzionale, precludendo l’erogazione di benefici legati all’effettiva prestazione lavorativa, come il riconoscimento del buono pasto, e l’eventuale recupero dei giorni di distacco non fruiti a causa di infortunio o malattia.
Questo è ciò che chiarisce l’ARAN con i pareri 37131 e 37129, entrambi incentrati sull’esegesi dell’articolo 19, comma 3, del CCNQ 4 dicembre 2017. La clausola di equiparazione del distacco al servizio pieno deve essere intesa come una garanzia di non discriminazione e di conservazione dello status del dipendente, finalizzata a evitare che l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, quale l’attività sindacale, si traduca in un pregiudizio economico o di carriera. Tuttavia, tale fictio iuris non trasforma l’attività sindacale in una prestazione d’opera a favore dell’amministrazione di appartenenza. Al contrario, come chiarito dalla giurisprudenza e da precedenti orientamenti applicativi consolidati, durante il periodo di distacco viene meno il nesso di sinallagmaticità necessario per la corresponsione di emolumenti o indennità strettamente correlati alle modalità temporali e modali della prestazione. In questo senso, benefici quali il buono pasto rimangono esclusi dal trattamento economico del distaccato, poiché presuppongono l’effettivo espletamento delle mansioni istituzionali e la presenza in servizio secondo gli assetti organizzativi dell’ente.
Analoghe considerazioni valgono per la gestione del distacco sindacale a tempo parziale nel caso di eventi interruttivi della prestazione, quali l’infortunio o la malattia. La natura stessa del distacco part-time si fonda su una ripartizione prestabilita del tempo di lavoro, definita attraverso calendari concordati tra lavoratore, amministrazione e organizzazione sindacale. Quando interviene un evento come l’infortunio, esso incide direttamente sulla quota di prestazione dovuta nel giorno specifico, sia essa destinata all’ente o al sindacato. Non essendo prevista alcuna clausola di salvaguardia o di recupero nel quadro normativo contrattuale, l’impossibilità sopravvenuta di rendere l’attività sindacale non genera un credito orario in capo al dipendente. La rigidità del calendario del distacco part-time risponde a un’esigenza di certezza organizzativa e non ammette traslazioni temporali, in quanto l’assenza giustificata assorbe la prestazione senza possibilità di compensazioni differite, mantenendo inalterato il principio per cui il distacco è una modalità di espletamento del rapporto e non un diritto alla fruizione di un monte ore svincolato dalle dinamiche temporali del servizio.