La condotta extralavorativa del dipendente che, pur in presenza di limitazioni prescritte dal medico aziendale, svolga attività fisiche potenzialmente idonee ad aggravare il proprio stato patologico, integra una violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. Tale comportamento, ledendo irrimediabilmente il vincolo fiduciario e l’aspettativa di una futura corretta esecuzione della prestazione, giustifica il recesso datoriale indipendentemente dall’effettivo verificarsi di un danno economico o di un aggravamento concreto.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 28367 del 27 ottobre 2025.

La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente con mansioni di addetto di linea, al quale erano state prescritte specifiche limitazioni dal medico competente, in particolare il divieto di movimentazione carichi sopra l’altezza della spalla e oltre i 18 kg. Nonostante tali prescrizioni, il lavoratore è stato sorpreso a svolgere un’intensa attività sportiva agonistica, documentata da video caricati dallo stesso interessato sui propri profili social, che prevedevano sforzi fisici in netto contrasto con le restrizioni sanitarie aziendali.

Nel merito, la decisione si sofferma sull’estensione dell’obbligo di fedeltà e dei doveri di protezione. Il rapporto di lavoro subordinato, essendo un contratto di durata fondato sulla fiducia, impone al dipendente non solo l’esecuzione della prestazione principale, ma anche comportamenti extralavorativi che non pregiudichino l’interesse datoriale. La condotta del lavoratore è stata giudicata gravemente negligente poiché, esponendosi consapevolmente al rischio di un aggravamento patologico, egli ha messo a repentaglio la propria idoneità fisica e, di riflesso, la funzionalità dell’organizzazione aziendale.

Non è necessario che si verifichi un danno effettivo o che l’attività sportiva avvenga durante un periodo di malattia; ciò che rileva è la potenzialità lesiva della condotta e la sua idoneità a spezzare il legame fiduciario. La Corte ribadisce che il dovere di diligenza comprende anche gli obblighi preparatori e strumentali volti a preservare la capacità lavorativa. La sanzione espulsiva è stata dunque ritenuta proporzionata, escludendo che tale comportamento potesse rientrare tra le infrazioni punibili con sanzioni conservative previste dalla contrattazione collettiva, data l’oggettiva gravità della violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.