L’affidamento diretto secondo il modello dell’in house providing è legittimo qualora l’amministrazione fornisca una motivazione analitica che dia conto del fallimento del mercato, della congruità economica dell’offerta e dei benefici per la collettività, anche attraverso un’istruttoria unitaria che dimostri come l’autoproduzione sia l’unica via per garantire la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli qualitativi del servizio.
È quanto afferma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2057/2026. Il fulcro della controversia risiede nella scelta della Pubblica Amministrazione di non ricorrere al mercato alla scadenza dei precedenti accreditamenti, optando per l’affidamento diretto a un’azienda speciale consortile. Il Collegio chiarisce preliminarmente che le deliberazioni prodromiche, come l’approvazione di schemi di accordo o atti di indirizzo politico, non possiedono una portata immediatamente lesiva, assumendo valore meramente preparatorio rispetto all’atto finale di affidamento, l’unico impugnabile in quanto incidente sulla sfera giuridica dell’operatore economico uscente. Sotto il profilo procedimentale, i giudici di Palazzo Spada escludono la sussistenza di un diritto di partecipazione dell’operatore uscente alla fase di definizione del modello organizzativo. Tale scelta costituisce espressione del potere di autorganizzazione dell’Amministrazione, la quale può legittimamente optare per l’internalizzazione senza dover necessariamente attivare confronti competitivi o indagini di mercato, purché rispetti i requisiti del controllo analogo, della destinazione dell’attività prevalente e della partecipazione pubblica quasi totalitaria.
In merito all’obbligo di motivazione rafforzata richiesto dal Codice dei contratti pubblici, la sentenza specifica che il cosiddetto fallimento del mercato e i benefici per la collettività possono essere oggetto di una valutazione unitaria. Nel caso di specie, l’istruttoria ha evidenziato come la grave situazione di deficit finanziario del precedente gestore pubblico e la necessità di ingenti investimenti strutturali rendessero l’in house l’unica soluzione capace di garantire efficacia, economicità e continuità del servizio. Non è dunque necessario dimostrare l’assoluta indisponibilità di altri operatori privati, ma è sufficiente che l’ente pubblico provi, sulla base di relazioni tecniche attendibili, che il ricorso al mercato non garantirebbe i medesimi standard qualitativi e di sostenibilità assicurati dall’ente strumentale.