L’incompatibilità assoluta tra lo status di dipendente pubblico e l’esercizio della professione forense, sancita dall’ordinamento a tutela dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost., si configura anche con la sola iscrizione all’albo professionale, non essendo necessario l’accertamento dell’esercizio effettivo e abituale dell’attività libero-professionale. È quanto afferma la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la pronuncia n. 6219 del 17 marzo 2026. Il caso trae origine dal licenziamento intimato da un comune siciliano nei confronti di un funzionario amministrativo che, in costanza di rapporto di lavoro, aveva omesso di comunicare all’ente l’avvenuta iscrizione all’albo degli avvocati, mancando contestualmente di informare l’ordine professionale della propria condizione di lavoratore subordinato. Se in secondo grado la Corte d’appello di Palermo aveva ritenuto illegittimo il recesso, argomentando che l’incompatibilità prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 richiedesse la prova dell’esercizio effettivo della professione, la Suprema Corte ha ribaltato totalmente tale impostazione. Gli Ermellini chiariscono che il regime di incompatibilità assoluta tra impiego pubblico e avvocatura non è una mera clausola di stile, bensì un presidio diretto a tutelare interessi di rango costituzionale. Da un lato, si protegge l’imparzialità della Pubblica Amministrazione, evitando che la commistione di ruoli generi potenziali conflitti di interessi o indebite sovrapposizioni tra la sfera privata del dipendente e quella pubblica dell’ente. Dall’altro, si preserva l’indipendenza della professione forense, strumentale all’effettività del diritto di difesa. Il Collegio di ultimo grado sottolinea come la valutazione operata dal legislatore presuma in modo assoluto la pericolosità del connubio tra le due figure lavorative. Ne consegue che l’errore di diritto commesso dai giudici di merito nel corso dei primi due gradi di giudizio risieda proprio nel pretendere la prova dell’abitualità dell’attività: la semplice iscrizione all’albo forense è di per sé sufficiente a integrare la violazione degli obblighi di comportamento, poiché il rischio di violazione è insito nella stessa opzione formale di appartenenza all’ordine professionale. La sentenza specifica, tuttavia, che, sebbene la situazione di incompatibilità sia accertata per il solo fatto dell’iscrizione, la legittimità della sanzione espulsiva non è automatica. Resta fermo l’onere del giudice di merito di vagliare la proporzionalità del licenziamento rispetto alla gravità concreta della condotta e al contesto multifattoriale della vicenda.