L’articolo 2, comma 3, della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2025 deve essere interpretato in senso restrittivo e conforme alla Costituzione, escludendo l’indizione di procedure concorsuali riservate ai soli sanitari non obiettori di coscienza. La libertà di coscienza, quale valore di rango costituzionale, impedisce invero che la convinzione morale dell’individuo operi come requisito escludente l’accesso al pubblico impiego, dovendo l’amministrazione garantire l’erogazione delle prestazioni di interruzione volontaria di gravidanza attraverso strumenti che non pregiudichino l’eguaglianza dei candidati. Così sancisce la Corte costituzionale con la pronuncia n. 42/2026.

Al centro della controversia vi è la norma della Regione Siciliana che imponeva alle aziende sanitarie di dotare le aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) di idoneo personale non obiettore, anche attraverso specifiche procedure di reclutamento. Il Governo ha impugnato tale disposizione ravvisandovi la creazione di concorsi riservati, lesivi del principio di eguaglianza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La Corte, pur non dichiarando l’illegittimità costituzionale del testo, ha optato per una sentenza interpretativa di rigetto, vincolando l’efficacia della norma a una lettura rigorosamente conforme ai principi fondamentali dello Stato.
Il nucleo della decisione risiede nel riconoscimento della libertà di coscienza come valore supremo dell’ordine costituzionale, derivante dagli articoli 2, 19 e 21 della Costituzione. Tale libertà non può essere compressa da leggi regionali che trasformino l’orientamento etico in un requisito di ammissione alle selezioni pubbliche. I giudici della Consulta rappresentano che il principio del pubblico concorso, espressione del merito e della parità di accesso, non tollera eccezioni basate su convinzioni intime, a meno che queste non siano espressamente previste e giustificate da una legge statale. Inoltre, viene evidenziato come un concorso riservato sarebbe uno strumento tecnicamente inefficace, poiché il diritto all’obiezione può essere esercitato dal lavoratore in qualsiasi momento, anche successivamente all’assunzione, rendendo vano il tentativo di garantire la continuità del servizio tramite la sola leva del reclutamento selettivo.

La sentenza stabilisce dunque che la norma regionale deve operare esclusivamente sul piano dell’assegnazione funzionale e organizzativa. Le aziende sanitarie possono e devono garantire le prestazioni di IVG, sì come previsto dall’articolo 9 della legge n. 194 del 1978, ma devono farlo ricorrendo a strumenti alternativi meno invasivi rispetto alla deroga dei principi concorsuali ordinari. In questo modo, l’obbligo regionale di garantire la funzionalità delle aree IVG viene preservato, ma altresì depurato da ogni potenziale deriva discriminatoria che porterebbe a escludere i candidati in base a motivi morali o religiosi.