Sentenza TAR Campania sez. VIII, 26 marzo 2026, n. 2078/2026 — Etiche S.r.l. c. Comune di Macerata Campania

C’è un momento, nella vita di una gara, in cui sarebbe opportuno seguire il percorso segnato dal Codice dei Contratti e utilizzare i termini giuridici giusti non è mera burocrazia ma semplificazione. L’offerta è stata caricata, il sistema ha risposto bene, il documento c’è. Eppure il verbale e gli atti conseguenti dicono no, la procedura va avanti, e l’impresa rimane fuori. Quella che stai per leggere è una sentenza che racconta proprio questo: il momento esatto in cui una Pubblica Amministrazione ha dimenticato di aprire un documento che era già statl caricato dall’operatore economico.

Il fatto: quando il Comune non guarda dentro il file

Settembre 2025. Il Comune di Macerata Campania apre un affidamento diretto (art. 50, D.Lgs. 36/2023) per il conferimento della frazione organica dei rifiuti. Invita quattro operatori. Tre rispondono con l’offerta: Ambiente Italia, Ecologia Italiana ed Etiche S.r.l.

Etiche non è timida: propone un ribasso del 15,57% su un importo a base di gara di 110.498 euro. È l’offerta migliore in assoluto. Ha caricato sulla piattaforma Traspare una busta firmata digitalmente (file *.p7m) contenente tutta la documentazione richiesta, compreso l’allegato 12 che specifica separatamente i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza. Ricevuta registrata dal sistema. Hash MD5 verificato. Data 29 settembre 2025, ore 11:29.

Nel verbale di confronto preventivi del 1° ottobre 2025, la RUP del Comune scrive una frase che cambierà tutto:

“L’offerta di Etiche S.r.l. è priva della specifica dei costi della manodopera”.

Conseguenza: esclusione. Aggiudicazione a Ecologia Italiana, che offre 115.651 euro — per 5 mila euro in più, l’impresa ottiene il contratto.

Il nodo: cosa conta veramente?

Etiche presenta ricorso davanti al TAR. L’argomento è semplice e disarmante allo stesso tempo: l’informazione chei chiedete era nel file. Non mancava. Era semplicemente in un altro documento della busta elettronica.

Si tratta di una questione di formalismo documentale oppure di sostanza?

Nel vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016), questa domanda avrebbe portato facilmente a favore dell’Amministrazione: se il documento non era dove atteso, semplicemente non esisteva. Il nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) inverte il paradigma. Accogliendo l’art. 97 Cost. (buon andamento e risultato), impone alle amministrazioni un controllo sostanziale sull’offerta, non meramente formale.

Oggi, il D.Lgs. 36/2023 intende orientare i procedimenti al principio del risultato e della proporzionalità – paradigmi costituzionali (art. 97 Cost.) che richiedono un controllo sostanziale, non formale, dell’offerta..

Cosa ha detto il TAR

L’esclusione non è legittima.

Il Tribunale è stato chirurgico. Ha analizzato i documenti depositati in causa — la ricevuta di caricamento, la firma digitale dell’allegato 12, il log della piattaforma — e ha constatato un fatto: Etiche ha effettivamente trasmesso i dati richiesti. Non c’era omissione sostanziale. C’era solo una contestazione sulla collocazione formale all’interno della busta telematica.

Non si tratti di una carenza sostanziale che altera la concorrenza. Qui, invece, la carenza era solo formale: il dato esisteva già.

La conseguenza è radicale: annullamento della determinazione di aggiudicazione; inefficacia del contratto con Ecologia Italiana (salve le prestazioni già rese); subentro di Etiche come affidataria.

Cosa significa per chi fa gare

Secondo il TAR, il RUP avrebbe dovuto:

  • verificare che l’allegato 12 contenesse effettivamente i dati, come specificato nel bando;
  • se avesse dubbio sulla completezza, attivare il soccorso istruttorio;
  • valutare l’offerta sul merito, non escluderla per una presunta incompletezza documentale che poi era smentita dai file stessi.

Per la o il RUP che redige un bando, una richiesta di preventivo, etc, l’insegnamento è inequivoco: scrivete chiaramente dove devono stare i dati, ma ricordate che se l’offerente li ha comunque trasmessi (anche in una posizione diversa da quella prevista), non potrete escluderlo per formalismo. Dovrete provare a capire. E se non ci capite al primo sguardo, soccorso istruttorio.

L’affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023 rimane soggetto agli obblighi di soccorso istruttorio (art. 101) e trasparenza (art. 1, 4 D.Lgs. 36/2023), come ricordato dalla sentenza.

Il respiro più largo: un cambio di cultura

Questa sentenza non è solo una questione di allegati. È una dichiarazione: il D.Lgs. 36/2023 vuole fare un cambio di cultura nelle stazioni appaltanti. Non più il rituale burocratico – ogni carta al suo posto – bensì la ricerca della vera trasparenza.

Quando un operatore economico carica regolarmente un’offerta, i documenti sono presenti e certificati dalla piattaforma, ha firmato i documenti, ha inviato chiarimenti se necessario, ha un diritto minimale: che qualcuno apra la busta. Letteralmente e semanticamente. Che guardi dentro e capisca cosa c’è, invece di contare le carte.

Per questo, forse, questa sentenza del TAR di Napoli vale più di mille circolari ANAC. Dice una cosa semplice: la burocrazia deve servire alla competizione leale, non alla sua negazione attraverso i tecnicismi.

Una considerazione finale, infine, sulla procedura scelta per un affidamento diretto: l’interpello di molteplici operatori economici fatta in questa modalità con una eccessiva regolamentazione del procedimento sembra attrarre il procedimento più verso una procedura negoziata che verso una procedura che il legislatore stesso ha inteso più semplice ed agevole ossia di affidamento diretto. Affidamento diretto che mai deve parlare di criterio di aggiudicazione, di criterio di attribuzione di punteggi, di simultanea partenza delle trattative o di istituti che attengono più al gergo e al linguaggio proprio di una gara più che di una procedura semplificata.

Spesso, i RUP sono tentati di strutturare anche gli affidamenti diretti sopra i 40.000 euro in modalità più rigide (criteri di aggiudicazione, punteggi, gare strutturate). Ma ciò rischia di travalicare il confine fra affidamento diretto e procedura negoziata, generando contenzioso qualora si violino le norme basilari di equa partecipazione.

Seguono slide e infografiche Sostanza oltre la forma_SLIDE.