Non è sempre così. Lo stabilisce la deliberazione 114/2026 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che offre un’analisi sistematica dell’art. 2 della Legge n. 1/2026, chiarendo come il parere reso dalla Corte dei conti non costituisca una manleva indiscriminata per l’agire amministrativo e specificandone le rigide condizioni.

La Sezione ribadisce che l’attività consultiva mira a definire esclusivamente il perimetro normativo e contabile di riferimento, senza mai trasmodare in un atto di cogestione. La responsabilità finale della scelta gestionale resta in capo all’amministrazione, atteso che il parere non può sostituire le valutazioni discrezionali e prudenziali dell’ente istante. Il magistrato contabile delinea il quadro di legittimità astratta, ma l’attuazione concreta e la verifica della convenienza economica rimangono appannaggio dell’agente pubblico.

Sebbene la normativa vigente stabilisca l’esclusione della colpa grave per chi si conforma al parere, tale efficacia esimente resta soggetta a rigide condizioni di operatività, quali:

  1. la corrispondenza fattuale: l’esonero ha valore solo se la realtà dei fatti, anche nei suoi sviluppi successivi, corrisponde in toto alla ricostruzione fornita dall’ente in sede di istanza;
  2. l’elemento soggettivo: il parere riguarda l’insussistenza potenziale del danno e del nesso causale sotto il profilo del diritto, ma non può pronosticare l’atteggiamento interiore dell’agente al momento dell’azione.

Ne consegue che la funzione consultiva non inibisce il potere della Procura contabile di accertare il requisito soggettivo (di dolo ovvero colpa grave) qualora il comportamento dannoso si verifichi concretamente o in difformità dal parere ricevuto. Spetta ai funzionari pubblici interessati l’onere di verificare costantemente la rispondenza delle proprie decisioni all’interesse pubblico, poiché modalità di esecuzione incongrue o discostamenti dai presupposti dichiarati riaprono pienamente la strada all’accertamento della responsabilità erariale.