La valutazione della performance del Segretario comunale, pur rientrando nella discrezionalità datoriale del Sindaco ex art. 99 TUEL, deve essere esercitata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Tale potere non può prescindere dal necessario coinvolgimento dell’Organismo Indipendente di Valutazione, cui spetta il compito di garantire l’oggettività e la misurabilità dei parametri tecnici e professionali, evitando che il giudizio politico si traduca in un arbitrio privo di riscontri oggettivi o in un indebito sindacato su competenze tecniche non proprie dell’organo di vertice politico.

La controversia in esame trae origine dall’impugnazione, da parte di un Segretario comunale, delle valutazioni di performance individuale relative agli anni 2018 e 2019, ritenute dal ricorrente arbitrarie e prive di parametri misurabili. La questione centrale posta all’attenzione della Suprema Corte attiene alla perimetrazione del potere valutativo del Sindaco rispetto alla figura del Segretario, dipendente funzionalmente dal vertice politico ma titolare di competenze tecnico-giuridiche che richiedono un sistema di misurazione oggettivo e non meramente discrezionale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6109 del 2026, ribalta l’impostazione dei giudici di merito, i quali avevano erroneamente circoscritto il sindacato giurisdizionale alla sola verifica dell’assenza di intenti discriminatori o ritorsivi, ritenendo che il Sindaco potesse operare in autonomia assoluta sulla base del solo Regolamento comunale.

Il Collegio di legittimità chiarisce che, sebbene nel pubblico impiego privatizzato la Pubblica Amministrazione agisca con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, l’esercizio di tale discrezionalità è vincolato al rispetto delle regole procedimentali dettate dal D.Lgs. n. 150/2009. In particolare, viene enfatizzato il ruolo imprescindibile dell’Organismo Indipendente di Valutazione. L’OIV non è un mero organo consultivo facoltativo, ma il presidio tecnico deputato a garantire la trasparenza e l’integrità dei processi di valutazione. Alla politica deve essere consentito di valutare il raggiungimento degli obiettivi strategici, ma non di sindacare gli aspetti puramente tecnici delle competenze professionali senza il supporto di parametri oggettivi validati dall’organo tecnico.

L’ordinanza sottolinea come il rapporto di dipendenza funzionale ex art. 97 e 99 del TUEL non autorizzi un’esondazione del Sindaco in ambiti valutativi che richiedono una perizia tecnica di cui l’organo politico può essere privo. La sentenza impugnata è stata dunque cassata per aver omesso di indagare l’effettivo coinvolgimento dell’OIV nella procedura e per non aver verificato se il giudizio del Sindaco fosse coerente con le relazioni e i monitoraggi di tale organismo.