La sentenza del TAR Lazio n. 4780/2026 affronta il tema del riparto di giurisdizione in materia di varianti e adeguamenti economici nel corso dell’esecuzione dei contratti pubblici, con specifico riferimento alle misure introdotte dal cosiddetto Decreto Aiuti. La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di una società appaltatrice, degli atti con cui il Ministero della Difesa aveva parzialmente negato l’aggiornamento dei prezzi per lavorazioni eseguite nel 2022, limitando l’applicazione dei nuovi prezzari regionali ai soli articoli desunti dal prezzario originario e non anche ai cosiddetti nuovi prezzi o prezzi da analisi. Il Collegio, rilevando d’ufficio il difetto di giurisdizione, ha tracciato una distinzione netta tra la revisione prezzi classica e il meccanismo emergenziale dell’art. 26 del D.L. 50/2022. Il fulcro della decisione risiede nella natura del potere esercitato dalla Pubblica Amministrazione: laddove la norma o la clausola contrattuale attribuiscano alla stazione appaltante una facoltà di apprezzamento circa l’opportunità di procedere all’aggiornamento o sulla quantificazione dello stesso, sussiste una posizione di supremazia della P.A. che giustifica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Al contrario, quando l’ordinamento impone un obbligo di adeguamento automatico basato su parametri certi e prestabiliti dal legislatore, l’Amministrazione agisce su un piano di parità contrattuale. In tale ultimo scenario, l’attività pubblica si spoglia della sua veste autoritativa per configurarsi come mera esecuzione di un precetto legale che incide direttamente sul sinallagma funzionale del contratto. I giudici capitolini, recependo i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, hanno chiarito che l’adeguamento dei prezzi ex art. 26 non costituisce una revisione in senso stretto, ma una misura eccezionale volta a fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi dei materiali e dell’energia. Poiché la norma impone di adottare i prezzari aggiornati anche in deroga alle clausole contrattuali, essa elimina ogni margine di discrezionalità amministrativa, trasformando la pretesa dell’operatore economico in un diritto soggettivo alla corretta determinazione del corrispettivo. La controversia si riduce quindi a una questione di quantum debeatur all’interno di un rapporto privatistico, priva di connessione con l’esercizio di poteri pubblicistici, con la conseguente inammissibilità del ricorso avanti al giudice amministrativo e l’indicazione del giudice ordinario quale sede naturale per la tutela delle ragioni dell’appaltatore.