Cos’è la furbizia? L’atteggiamento di chi utilizza la propria intelligenza per ottenere vantaggi per sé stesso o, comunque, per scopi personali, anche attraverso espedienti ingegnosi.
Si tratta di un aspetto del carattere che in genere è ritenuto negativo e che in Italia tendiamo ad ascrivere a noi stessi, quasi fosse un indelebile marchio di italianità.
Eppure i furbi non sono solo in Italia. La Sezione quarta della Corte (C-526/24 del 19 marzo 2026) ha affrontato il caso di una piccola azienda tedesca perseguitata da una signora austriaca che aveva ideato un sistema per far soldi piuttosto semplice, ma astuto. La signora si iscriveva alle mailing list di molte aziende, ovviamente senza alcun interesse al prodotto reclamizzato (nel caso di specie si trattava di un negozio di ottica), assentendo al trattamento dei propri dati personali. Dopo una o due settimane dall’iscrizione formulava alcune richieste di accesso ai propri stessi dati. Se l’azienda accoglieva l’accesso, magari impropriamente, oppure se l’azienda non rispondeva o lo faceva in ritardo la signora minacciava azioni legali per risarcimento danni, per violazioni al GDPR (in particolare danno immateriale per perdita del controllo dei propri dati personali). Si trattava di richieste di risarcimenti di basso importo, che probabilmente le assicurazioni valutavano di pagare più per praticità che per riconoscimento del danno.
Sennonché questa volta le va male: la piccola azienda si impunta e agisce lei stessa per prima di fronte al giudice teutonico per far dichiarare infondate le pretese dell’astuta signora. La questione approda alla Corte europea che in primo luogo prende atto che l’azienda ha fornito prova adeguata in giudizio (notizie da giornali, chat e siti web) circa il fatto che la signora è diventata abbastanza nota nei Paesi di lingua tedesca per questo modus operandi. E questo modus operandi è un limpido abuso del diritto. E’ pur vero che in base alla normativa unionale (GDPR) “il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato” gratuitamente e che “il titolare del trattamento (…) dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento, ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile”.
Soprattutto “se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particola-re per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta”.
Quale lo spunto interessante di questa pronuncia?
Non solo e non tanto per la vicenda specifica, dal momento che una pretesa come quella della signora di risarcimento danni in Italia avrebbe poche gambe (data la lentezza e farraginosità del sistema giudiziario italiano non immagino che una tale iniziativa potrebbe approdare a nulla di concreto), ma piuttosto perché questi principi, se già affermati per il tema “privacy”, prospetticamente potrebbero – Dio volesse – essere applicati anche per la vera spada nel fianco del nostro sistema amministrativo: l’accesso a dati e documenti.
Inutile girarci intorno: documentale o civico che sia, oggi l’accesso è diventato un gravosissimo peso per l’azione amministrativa quotidiana. Gli uffici sono oberati da richieste che sono in massima parte meramente emulative, se si parla di accesso documentale, oppure di tipo esclusivamente egoistico e personale, se si parla invece di accesso civico.
Le norme della 241 e del 33 oggi sono parzialmente contraddittorie perché tendono ad accavallarsi (non a caso ormai chi fa accesso spesso lo rubrica sia come civico sia come documentale). E non per nulla coloro che fanno istanza di accesso sono pressoché sempre gli stessi soggetti, preparatissimi nell’interpretare le norme “ad usum Delfini” (oltreché verosimilmente disoccupati oppure occupati in certi uffici pubblici dove il lavoro non è così pressante come nei Comuni, altrimenti non si spiega come trovino il tempo di assediarci …). La giurisprudenza, devo dire, sta facendo il possibile per contenere gli effetti deleteri di queste norme che, sia detto a scanso di equivoci e da normale cittadino più che funzionario pubblico, di per sé sono ovviamente sacrosante. Ma l’abuso del diritto andrebbe colpito.
Rileggiamoci cosa scrive la Corte a proposito di privacy e trattamento dei dati personali: “se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intra-prendere l’azione richiesta; oppure b) rifiutare di soddisfare la richiesta”.
Pensateci: non sarebbe fantastico se oltre che al trattamento dei dati personali queste frasi fossero applicabili anche all’accesso?