No, non basta, occorre il divorzio. Così afferma l’ANAC con il parere anticorruzione n. 895/2026, chiarendo che il regime di incompatibilità previsto dal d.lgs. n. 39/2013 permane integralmente in pendenza di separazione legale, poiché tale istituto non determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale né la cessazione dello status di coniuge o del rapporto di affinità. Solo il divorzio, quale evento estintivo degli effetti civili del matrimonio, fa venire meno la causa ostativa, con efficacia decorrente dal perfezionamento dell’accordo o della sentenza passata in giudicato.
La questione centrale riguarda la persistenza dei divieti quando il coniuge del dichiarante versi in stato di separazione legale, ancorché con giudizio di divorzio pendente e finanche con intervenuta cessazione della coabitazione. L’Autorità chiarisce che la separazione, regolata dagli articoli 150 e seguenti del Codice Civile, non scinde il legame matrimoniale, ma ne sospende unicamente alcuni effetti, quali l’obbligo di coabitazione e di collaborazione, mantenendo però inalterata la qualifica di coniuge. Sotto il profilo strettamente tecnico, la sussistenza di tale status comporta l’automatica estensione delle cause di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 e, nel caso di specie, di cui all’art. 10, comma 2, che colpisce gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo qualora i congiunti rivestano cariche in enti privati regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.
L’ANAC corrobora tale interpretazione richiamando l’evoluzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale, segnatamente la sentenza n. 107/2024, che ha evidenziato come il vincolo di affinità decada solo a seguito del divorzio o della morte. Nella vicenda oggetto del giudizio dell’Autorità anticorruzione, l’incompatibilità è stata ritenuta sussistente sino alla data della negoziazione assistita che ha prodotto gli effetti del divorzio. Prima di tale momento, l’assenza di convivenza o la pendenza del giudizio sono stati valutati come non rilevanti ai fini della rimozione del conflitto d’interessi formale tipizzato dal legislatore.
Il provvedimento si sofferma altresì sulla funzione di vigilanza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, convalidando l’operato del RPCT incaricato presso l’ente, che aveva attivato tempestivamente i flussi informativi verso l’organo conferente e predisposto informative specifiche per i dichiaranti.
L’Autorità ricorda che la vigilanza deve essere sinergica e proattiva, in linea con le recenti direttive del PNA 2025 e della delibera n. 464/2025, esortando le amministrazioni a verificare con rigore la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, al fine di evitare la produzione di dichiarazioni mendaci che attiverebbero i poteri sanzionatori e inibitori previsti dall’ordinamento.