Il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento di interdittiva antimafia non si risolve in una mera sovrapposizione di merito rispetto alla valutazione della Prefettura, ma deve verificare la tenuta logica della prognosi induttiva. Tale vaglio investe la “tassatività sostanziale”, ossia l’oggettiva sussistenza di fatti-indice, e la “tassatività processuale”, intesa come coerenza del nesso inferenziale tra gli indizi e il pericolo di condizionamento. La legittimità dell’atto riposa sulla probabilità che l’ipotesi di infiltrazione sia più attendibile di altre spiegazioni alternative, rendendo irrilevante l’atomistica smentita dei singoli elementi, laddove il quadro d’insieme rimane sintomatico.

Parte da questi presupposti la sentenza n. 2553/2026, che offre lo spunto per delineare i confini, sempre più definiti ma non per questo meno complessi, del sindacato giurisdizionale in materia di prevenzione antimafia. Il punto di equilibrio individuato dal Consiglio di Stato risiede nella natura stessa del provvedimento prefettizio: una misura cautelare di massima anticipazione che non richiede la prova certa del reato, ma una prognosi di pericolo basata su un ragionamento a carattere induttivo. Ne consegue che il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità amministrativa, ma è chiamato a un controllo pieno sulla logicità e sulla completezza dell’istruttoria, verificando che il Prefetto non sia incorso in travisamenti o in vizi di irragionevolezza manifesta.

Un aspetto centrale del provvedimento risiede nel concetto di “tassatività sostanziale”, che la giurisprudenza ha tipizzato per evitare che la discrezionalità amministrativa scivoli nell’arbitrio. In questa prospettiva, i legami parentali non operano come presunzioni assolute, bensì assumono rilievo giuridico solo quando si saldano a cointeressenze economiche o a condotte concrete che rendono plausibile il transito di influenze illecite dalla sfera familiare a quella aziendale.

Inoltre, la sentenza chiarisce che il tentativo della difesa di parcellizzare gli indizi, contestandoli singolarmente, è destinato a fallire di fronte a un quadro indiziario unitario in cui la sommatoria degli elementi supera il valore delle singole parti. La tesi della permeabilità mafiosa, secondo il canone della “probabilità cruciale”, deve risultare, agli occhi del giudice, come l’ipotesi più verosimile rispetto a qualsiasi altra lettura alternativa dei fatti.

Il provvedimento de quo esamina altresì il tema del confine tra legalità formale e sostanziale. Si ribadisce che l’incensuratezza ovvero l’adozione di protocolli di legalità non costituiscono scudi impenetrabili, potendo questi ultimi rappresentare, contrariamente a quanto desumibile prima facie, come delle strategie di legalità predicata, volte a paludare una illegalità praticata di segno del tutto opposto. Il sindacato giudiziale deve dunque spingersi a verificare se la struttura societaria, ancorché formalmente autonoma o di recente costituzione, conservi quel nucleo di contiguità che giustifica la misura ostativa. In tal senso, il rigetto dell’appello disposto con la sentenza n. 2553/2026 conferma che, anche la presenza di situazioni di fatto (come, nel caso di specie,  la cessazione della convivenza o l’emancipazione dei figli dai genitori controindicati), non basta da sola a elidere il rischio di infiltrazione, qualora permangano intrecci patrimoniali e partecipazioni a procedimenti di prevenzione che testimoniano una perdurante solidarietà di interessi.