Si, proprio così. Il messaggio di posta elettronica, pur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c.; il suo disconoscimento ne esclude l’efficacia di piena prova, ma non ne impedisce l’utilizzabilità, gravando sul giudice l’obbligo di valutarlo come presunzione semplice nel quadro probatorio complessivo, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 82/2005.

A sancirlo è l’ordinanza n. 4115 del 24 febbraio 2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, che offre un importante chiarimento sulla valenza istruttoria dei documenti informatici nel pubblico impiego contrattualizzato. La vicenda trae origine dall’impugnazione di una sanzione disciplinare conservativa irrogata a una dipendente comunale, accusata di aver manipolato dati nel sistema informatico dei tributi locali. Il fulcro del dibattito giuridico si è concentrato sull’utilizzabilità di uno scambio di e-mail tra l’ente locale e la società esterna di gestione informatica, volto a identificare le credenziali d’accesso dell’operatore. La Suprema Corte ribadisce che il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti o fatti giuridicamente rilevanti. Ai sensi dell’art. 2712 c.c., tali riproduzioni formano piena prova se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità. Tuttavia, i giudici di legittimità chiariscono che il disconoscimento non produce un effetto espulsivo automatico dal processo. Mentre per la scrittura privata ex art. 2702 c.c. il disconoscimento ne impedisce l’utilizzo in assenza di una positiva verificazione, per le e-mail la contestazione ne fa sì perdere la qualifica di prova legale, ma, al contempo, le degrada a presunzioni semplici. Il giudice di merito ha dunque il potere-dovere di valutarle unitamente a tutti gli altri elementi disponibili, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento, senza necessità di una formale istanza di verificazione.

In definitiva, l’e-mail contestata rimane un tassello fondamentale dell’architettura probatoria, idoneo a orientare il convincimento del magistrato attraverso un prudente apprezzamento delle circostanze fattuali e tecniche rappresentate digitalmente.