No, la stipula del contratto non può sostituire l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, per le ragioni che ci ricorda il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 2228/2026.

Il provvedimento di aggiudicazione rappresenta l’atto conclusivo e indefettibile del procedimento di evidenza pubblica e la sua natura pubblicistica non ammette equipollenti in manifestazioni tacite di volontà, né la stipula del contratto può surrogare l’adozione di un atto espresso che segni il passaggio alla fase privatistica.

Il caso trae origine da una procedura ad evidenza pubblica in cui la stazione appaltante aveva proceduto alla stipula del contratto senza aver prima adottato il formale provvedimento di aggiudicazione. Il Collegio ha fermamente respinto la tesi basata su una presunta forma di “aggiudicazione implicita”, peraltro accolta in primo grado, secondo cui la volontà di aggiudicare risulterebbe desumibile, de facto, dal documento di stipula. Detta ricostruzione, avallata dal TAR in prime cure, è stata ritenuta priva di fondamento in quanto la stipula è – e resta – espressione dell’autonomia negoziale della P.A., una capacità di agire ontologicamente del tutto diversa dal potere pubblicistico esercitato con l’aggiudicazione, atto che chiude l’evidenza pubblica e assume la responsabilità amministrativa della scelta.

L’aggiudicazione, rammenta il Consiglio di Stato, non è un mero automatismo, bensì il presupposto necessario che legittima l’organo rappresentativo alla firma del contratto.