La risposta al quesito, assolutamente positiva, la fornisce il TAR Lazio con la sentenza n. 3827/2026, laddove si afferma che il dipendente destinatario di provvedimenti disciplinari o valutazioni negative della performance vanta un effettivo interesse qualificato, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990, ad accedere ai titoli di studio dei dirigenti e funzionari che hanno adottato tali atti. Ciò in ragione del fatto che l’ostensione della documentazione universitaria è strumentale alla verifica della competenza e della legittimazione di chi ha esercitato il potere decisionale, prevalendo sulle esigenze di riservatezza dei controinteressati.
Il caso nasce dal diniego opposto da un istituto universitario alla richiesta di una dipendente comunale di visionare i titoli accademici dei propri superiori che avevano emesso, nei suoi confronti, sanzioni disciplinari e valutazioni di rendimento negative. Il Tribunale, ribaltando le decisioni dell’Ateneo e della Commissione per l’accesso, chiarisce che il diritto di difesa non può essere limitato da una visione restrittiva della privacy quando è in gioco la verifica della legittimità dell’azione amministrativa.
Il nucleo della decisione risiede nel riconoscimento di un nesso di strumentalità diretto tra la conoscenza del titolo di studio del superiore e l’esercizio del diritto di difesa in sede civile, penale o amministrativa. Il TAR stabilisce che chi subisce gli effetti penalizzanti di un provvedimento ha il diritto di verificare se il soggetto firmatario possieda effettivamente i requisiti di legge e le competenze tecniche per ricoprire quel ruolo e, conseguentemente, per esercitare poteri decisionali così incidenti sulla sfera giuridica altrui. Tale verifica di competenza è considerata un presupposto logico per contestare la validità stessa degli atti adottati.
I giudici capitolini sottolineano che l’amministrazione detentrice non è tenuta a compiere alcun tipo di valutazione anticipata sull’utilità dei documenti nel futuro processo, né, tantomeno, può pretendere che il richiedente dimostri, ex ante e con assoluta certezza, la rilevanza degli esiti di tale consultazione, la cui imposizione si sostanzierebbe in una prova troppo rigorosa, addirittura riconducibile ad una forma di probatio diabolica.