La risposta al quesito è si. Lo ha chiarito la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria con la sentenza n. 66/2025, rappresentando che non configura responsabilità erariale l’erogazione dell’indennità di risultato in presenza di obiettivi di “mantenimento”, volti cioè a stabilizzare risultati già acquisiti o a garantire servizi essenziali in contesti di crisi finanziaria e carenza di personale. Ciò perché la valutazione della performance non può essere effettuata in astratto, ma deve essere calata nel contesto amministrativo di riferimento.

Nel caso di specie, l’impianto accusatorio della Procura si fondava sulla tesi che il ciclo della performance fosse meramente apparente, ipotizzando che la retribuzione di risultato fosse divenuta una componente fissa e indebita dello stipendio. Tale assunto poggiava su tre pilastri: l’intempestività della programmazione, la natura ordinaria degli obiettivi e l’assenza di una reale fase di misurazione.

Il Collegio giudicante ha operato un radicale ribaltamento della prospettiva fornita dal procuratore.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, il provvedimento chiarisce che il d.lgs. n. 150/2009 non preclude affatto la fissazione di obiettivi cosiddetti di mantenimento. Questi ultimi, finalizzati a consolidare livelli di efficienza già raggiunti o a garantire la continuità di servizi essenziali, possiedono quindi piena dignità normativa. La Corte sottolinea che l’espletamento di un accettabile livello di servizi costituisce, di per sé, un obiettivo di rilevante difficoltà attuativa, specialmente in enti colpiti da riforme istituzionali incompiute, tagli ai trasferimenti finanziari e drastiche riduzioni della pianta organica. In simili scenari, l’ordinaria amministrazione non è un dato scontato, ma un risultato che richiede un impegno professionale concreto e prevalente.

Il giudice contabile ribadisce che i requisiti di specificità, misurabilità e pertinenza degli obiettivi devono essere valutati in stretto collegamento con la realtà operativa dell’ente. Ne consegue che, in assenza di una verifica puntuale sulla mancata attuazione o sull’assenza di incremento della produttività rispetto al contesto dato, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

La sentenza riafferma, dunque, la necessità di un approccio sostanzialista alla performance, che tuteli l’autonomia organizzativa degli enti e riconosca il valore dei risultati conseguiti, tenendo conto delle condizioni di criticità gestionale in cui concretamente opera ciascuna amministrazione.