La risposta al quesito la fornisce il Consiglio di Stato con la sentenza 20 febbraio 2026, n. 1379, ed è negativa. Il garante della polizza fideiussoria prestata a corredo dell’offerta non è quindi legittimato a impugnare autonomamente il provvedimento di esclusione dalla gara dell’operatore economico né a proporre appello avverso la sentenza che ne confermi la legittimità. La posizione del garante, pur esposta a riflessi patrimoniali diretti derivanti dall’escussione della garanzia, configura un mero interesse di fatto privo della necessaria qualificazione giuridica differenziata rispetto al rapporto amministrativo intercorrente tra stazione appaltante e concorrente.

La controversia muove dall’esclusione di un operatore per carenza dei requisiti ex art. 94 del d.lgs. 36/2023 e violazione dei criteri ambientali minimi, con conseguente incameramento della garanzia provvisoria. Sebbene l’impresa esclusa avesse prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, il soggetto garante ha inteso proporre appello autonomo, deducendo che il pregiudizio patrimoniale derivante dall’obbligo di pagamento della polizza fosse idoneo a radicare la sua legittimazione processuale. I giudici di Palazzo Spada hanno respinto tale impostazione, rammentando che il processo amministrativo non ammette azioni di accertamento o annullamento fondate su interessi riflessi o indiretti. La legittimazione spetta ordinariamente ai soli partecipanti alla procedura che abbiano subìto una lesione diretta e attuale nella propria sfera giuridica. Il garante è un soggetto estraneo al rapporto pubblicistico che lega l’amministrazione al concorrente; la sua obbligazione origina da un contratto di diritto privato che, pur essendo funzionalmente collegato alla gara, mantiene una struttura autonoma. Tale autonomia, tipica del contratto autonomo di garanzia, impedisce al garante di opporre alla stazione appaltante eccezioni relative al rapporto principale (salvo l’exceptio doli). Ne consegue che l’esclusione dell’operatore economico costituisce per il garante un mero presupposto di fatto che attiva l’escussione, ma non lo trasforma in destinatario dell’atto amministrativo. Ammettere l’impugnazione del garante comporterebbe un’inammissibile estensione della platea dei ricorrenti a qualunque creditore o partner contrattuale dell’impresa, snaturando la funzione del giudizio amministrativo e violando il principio di tassatività delle posizioni legittimanti.

Neanche la partecipazione del garante nel primo grado di giudizio innanzi al TAR, a titolo di interveniente ad adiuvandum, muta il quadro: l’interveniente non è titolare di un diritto di impugnazione autonomo e può solo seguire le sorti della parte principale.