Il TAR MARCHE, con la sentenza n. 56/2026, affermano un principio che mette in discussione l’attuale sistema di pubblicazione degli atti ai fini dell’efficacia legale, in materia di contratti pubblici.
In particolare i giudici giungono alle seguenti conclusioni:
– tanto l’art. 32 della L. n. 69/2009 quanto l’art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023, pur prevedendo che gli atti amministrativi vanno pubblicizzati solo sul sito informatico della stazione appaltante, non specificano “dove” tali atti vanno pubblicati. Questo è rilevante perché, come ognuno sa, il sito informatico di un ente di medie dimensioni contiene innumerevoli sezioni, corrispondenti ai settori di attività di quell’ente. E nel caso dei comuni le sezioni sono numerose perché svariate sono le funzioni dell’ente;
– per questo, e il discorso vale specificamente per gli enti locali, si deve concludere nel senso che l’art. 32 della L. n. 69/2009 non ha abrogato in parte qua l’art. 124 del T.U.E.L., visto che il processo di progressiva dematerializzazione degli atti amministrativi non implica il venir meno degli strumenti giuridici attraverso cui quegli atti vanno resi conoscibili agli interessati.
E allora, il fatto che l’art. 32 della L. n. 69/2009 e l’art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023 stabiliscano che gli atti di gara vanno pubblicizzati solo sul sito istituzionale della stazione appaltante non significa che sia sufficiente pubblicare l’atto su una qualsiasi sezione del sito, ad esempio nella sezione “Amministrazione trasparente” o nella generica sezione “Avvisi” contenuta di solito nella home page del sito. Questo perché l’Albo Pretorio non ha perso le sue funzioni originarie, solo che adesso invece di essere un “luogo fisico” (la vecchia bacheca o un registro cartaceo) l’Albo è online.
– non va dimenticato, poi, che la pubblicazione di un atto sul sito internet dell’ente non assicura le medesime formalità previste per la pubblicazione sull’Albo Pretorio, a cominciare dal fatto che solo in questo secondo caso il funzionario addetto all’Albo deve certificare la data di inizio e di termine della pubblicazione nonché il fatto che la pubblicazione sia stata continua e regolare (il che è coerente con la regola generale secondo cui il termine decadenziale per l’impugnazione dell’atto decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione).
Diversamente, le altre forme di pubblicazione degli atti amministrativi previste da norme speciali (si pensi a tutti gli obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 33/2013) non possiedono valore di pubblicità legale, ma costituiscono una sorta di pubblicità notizia e assolvono alla peculiare funzione di attuare il principio di trasparenza dell’attività amministrativa, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (così, T.A.R. Campania, Napoli, n. 3439/2023 e T.A.R. Milano n. 2005/2024 già citata).
Concludendo, dunque, il bando di gara andava pubblicato anche all’Albo Pretorio comunale, per cui l’omesso assolvimento di tale onere ha impedito alla ricorrente di presentare la domanda di partecipazione e l’offerta.