Il 23 febbraio 2026 sono stati sottoscritti i CCNL 2022-2024, comparto funzioni locali e area funzione locali, che prevedono la corresponsione degli arretrati contrattuali entro 30 giorni dalla stipula.

Questa circostanza ha ingenerato sconforto anche nei responsabili finanziari più ottimisti.

Al 23/2/2026, infatti, non è ancora stato approvato il rendiconto 2025 ed è scaduto il termine del 31 gennaio, data entro la quale l’art. 187 comma 3-quater del TUEL consente di applicare con deliberazione di giunta comunale il risultato presunto accantonato al 31/12/2025.

Le criticità:

  • solo il rendiconto rende definitivo il risultato di amministrazione;
  • fino al 31 gennaio la giunta comunale è competente ad approvare l’applicazione dell’avanzo accantonato in ossequio a quanto previsto dall’art. 187 comma 3-quater e 3-sexies del TUEL;
  • alla data attuale risultano accantonati tuttalpiù gli arretrati 2024 e non 2025.

Proposte di soluzioni alternative:

  1. si approva il rendiconto 2025 (se pronto) nel quale si accantonano nell’avanzo gli anche gli arretrati 2025; poi si applica l’avanzo con variazioni ordinaria al bilancio di previsione 2026/228 e quindi si pagano gli arretrati;
  2. si approva in Consiglio Comunale (o in Giunta ma in via d’urgenza) una variazione del bilancio di previsione 2026/2028 adeguando il prospetto di determinazione del risultato di amministrazione presunto (all. a) all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011) e l’allegato a1) – quote accantonate del risultato di amministrazione presunto – e applicando la quota accantonata dell’avanzo necessaria per gli arretrati.
    Trattandosi di risultato di amministrazione presunto è necessario predisporre il preconsuntivo di tutte le poste di bilancio come previsto dall’art. 187, comma 3-sexies, del TUEL.
    Qui si aprono due strade alla data attuale:
    a) se lo schema di rendiconto è stato già approvato in giunta comunale, si richiama semplicemente lo schema di rendiconto, essendo implicita la verifica di tutte le poste;
    b) se, invece, lo schema di rendiconto non è ancora stato approvato, si predispone, ai sensi dell’art. 187 comma 3-sexies del TUEL, il preconsuntivo di tutte le poste, reso più agevole dal fatto che il riaccertamento dei residui dovrebbe essere già quasi completo, se non già approvato;
  3. si imputa tutto in competenza nelle spese del personale 2026, operazione ammessa dal paragrafo 5.2 del principio contabile 4/2 del D. Lgs. 118/2011 per il quale solo “si auspica” lo  stanziamento dei fondi per rinnovi contrattuali nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto.È chiaro che in questa terza ipotesi l’operazione fa gravare su un solo esercizio tutti gli arretrati contrattuali, influenzando negativamente la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e del rendiconto 2026.