Il Consiglio dell’ANAC ha stabilito, nel corso della propria adunanza dell’11 marzo 2026, che sia possibile affidare direttamente un impianto sportivo se ricorrono determinate condizioni. ANAC così, ribalta alcuni precedenti pareri, che erano stati molto controversi, che ritenevano impossibile l’affidamento diretto di impianti sportivi a rilevanza economica, richiedendo comunque l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica ai sensi del vigente Codice degli Appalti, con particolare riferimento all’art. 187 sulle concessioni.
ANAC sostiene ora che sia possibile un affidamento diretto qualora “il valore dell’affidamento è inferiore alla soglia comunitaria individuata dall’articolo 14 del Codice.” Tuttavia, questa previsione stride con l’art. 187 del Codice degli Appalti, rubricato “contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea” secondo il quale per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia, “l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.”
Il Codice degli Appalti, a sua volta, stride con una differente norma approvata due anni prima del Codice stesso ed in particolare l’articolo 5 del decreto legislativo 38/2021 secondo cui “le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni.”.
Qui dunque sorge una questione meramente tecnico-giuridica: l’articolo 5 del decreto legislativo 38/2021 e è una lex specialis, dunque si applica derogando il Codice degli Appalti? Oppure prevale il vigente Codice degli Appalti, che è stato approvato due anni dopo, abrogando de facto, tutte le norme in contrasto con esso?
Oggetto della concessione è, secondo l’art. 177 del Codice degli Appalti “il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda dal lato dell’offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell’offerta si intende il rischio associato all’offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.”
E’ del tutto evidente che assegnare ad un soggetto privato, ancorché senza fine di lucro, un impianto sportivo “da rigenerare, riqualificare o ammodernare” consentendogli, come contropartita, di rientrare delle spese mettendo a bilancio i proventi della struttura stessa, rientri nell’ambito delle concessioni e non in quello degli appalti, per cui si ritiene che l’ANAC sbagli a qualificare come “affidamento diretto” un’assegnazione che non viene qualificata come tale, sotto il profilo nominale, neppure dal citato articolo 5 del decreto legislativo 38/2021.
Le “indicazioni in merito al corretto inquadramento e disciplina applicabile” date dall’ANAC, dunque, potrebbero non essere, in realtà, corrette secondo il quadro normativo vigente.
Tra le altre cose va calcolato che il valore dell’affidamento sia inferiore alla soglia comunitaria individuata dall’articolo 14 del Codice. Il valore dell’affidamento è, per legge, calcolabile sulla base del fatturato e dei proventi futuri ed appare difficile immaginare che qualcuno prenda in concessione un impianto sportivo per più anni movimentando una somma inferiore a quella prevista dalla soglia comunitaria. Già così la legge appare difficilmente applicabile, a meno che non si voglia pensare che un ente senza fine di lucro ammoderni a proprie spese un bene pubblico senza pensare minimamente di rientrare dell’investimento.
Curioso anche che ANAC sostenga che l’affidamento (diretto) del contratto è disposto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2021, ma che lo stesso debba avvenire comunque secondo le regole del codice dei contratti pubblici, richiedendo, in ogni caso, una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (articoli 19-29 decreto legislativo n. 36/23). Ma allora è un contratto escluso dal Codice oppure no? Anac scioglie questo nodo in modo negativo: l’affidamento fa riferimento a norme diverse dal Codice, ma si applica comunque il codice.
ANAC aumenta la confusione spiegando che, invece, le norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti non sono applicabili al caso di specie, trattandosi di “concessioni nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il legislatore ne consenta l’affidamento senza lo svolgimento di una procedura finalizzata alla selezione dell’affidatario.” Tuttavia, come detto, il Codice degli Appalti vieta gli affidamenti diretti delle concessioni, come da lettura inequivoca dell’articolo 187. Questo principio è chiaro non solo da una semplice lettura del Codice, ma anche il MIT, con il parere n. 3407/2025 e numerose sentenze TAR confermano l’inapplicabilità assoluta dell’affidamento diretto alle concessioni, anche per urgenza o importi minimi.
Nel caso di specie, sembra, dunque che ANAC letteralmente “inventi” l’affidamento diretto della concessione applicandolo esclusivamente ad alcune specifiche tipologie di affidamento di impianti sportivi.
Tra l’altro, parliamo di enti senza fini di lucro e non si comprende perché ANAC dimentichi che esiste l’art. 71 del Codice del Terzo Settore, d.lgs. 117/2017, che recita: “Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent’anni, nel corso dei quali l’ente concessionario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile.” Sembra molto più applicabile al caso di specie questa norma che il Codice degli Appalti, ma probabilmente il Consiglio di ANAC non riesce a focalizzare che per gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, tra cui moltissime associazioni sportive dilettantistiche, esistono per legge strumenti ad hoc che favoriscono affidamenti semplificati senza doversi inventare una serie di arzigogoli come la stessa ANAC ha fatto nella propria seduta dell’11 marzo scorso.