Con ordinanza 35003 pubblicata proprio a fine anno (il 31 dicembre 2025) la Cassazione, Sezione Prima, confermava i precedenti giudizi di merito che avevano ritenuto nullo, per difetto della necessaria copertura finanziaria, il contratto tra un piccolo Comune lucano e un Operatore economico per l’esecuzione dei lavori di recupero di una chiesa benedettina.
La vicenda è in breve questa: il Comune aveva ottenuto dalla Regione Basilicata un contributo per l’intervento, che era stato concesso integralmente ma erogato solo per il 50% (una situazione, questa, purtroppo del tutto normale nella quotidianità amministrativa degli Enti locali). A quel punto il Comune decideva di sospendere i lavori ma l’operatore economico agiva per ottenere il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale.
La Corte nell’ordinanza ha ribadito (richiamando la propria giurisprudenza ormai consolidata in tal senso) il principio di diritto secondo cui “L’atto con il quale l’ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d’ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”. Dunque, affinché un ente locale possa assumere validamente un impegno contrattuale, è necessario che l’impegno di spesa sia accompagnato dalla attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Nel nostro caso “la copertura finanziaria dell’opera era stata, nella sostanza, fondata dal Comune non già in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa dello stesso Comune, come richiesto dall’art. 153 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ma in funzione dell’avveramento di una condizione sospensiva (l’integrale erogazione della somma concessa in finanziamento dalla Regione Basilicata) che è, invece, venuta a mancare…”.


Dopo poco più di due mesi, il 4 marzo del 2026 la Cassazione, sempre Sezione Prima (cambia il relatore, ma il Presidente del collegio è sempre lo stesso) ordinanza 4897, affronta un caso analogo.
Un caso curioso, non foss’altro perché si discuteva della legittimità di un contratto che sarebbe stato concluso niente meno che nel lontano 2000 …
Una Società aveva chiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti in un piccolo Comune siciliano per una somma di oltre 147.000 € per un incarco di vari livelli di progettazione di lavori su un castello di proprietà pubblica.
Il Comune si opponeva sostenendo che il contratto/disciplinare di incarico allegato alla delibera di giunta (sic!) con cui era stato conferito l’incarico, doveva ritenersi nullo poiché privo di sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’ente locale; aggiungeva che la stessa delibera era stata parzialmente annullata dal Coreco nella parte in cui aveva previsto la possibilità di integrazione degli onorari professionali convenuti (pari ad € 5.164,57) “in caso e nel momento del finanziamento”. Si deduceva anche che la delibera sarebbe stata affetta da nullità parziale ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000, non contenendo l’indicazione dei mezzi necessari per far fronte ad eventuali maggiori spese, con conseguente assenza della necessaria copertura finanziaria.
Ma la Corte in questo caso riteneva perfezionato il contratto, valorizzando il fatto che il disciplinare era stato trasmesso al Comune completo della sottoscrizione del rappresentante legale della Società di progettazione. Così come pervenuto il disciplinare era stato allegato alla delibera di approvazione; sennonché poi non era mai stato firmato dal Sindaco congiuntamente all’operatore economico. Secondo la Corte è però bastata l’apposizione della firma del Sindaco in calce alla delibera di approvazione per, in pratica, contestualmente firmare anche quella che non sarebbe stata una semplice bozza di contratto ma un contratto vero e proprio.
Sinceramente, a prima vista questa lettura della Corte mi è parsa una grossa forzatura; va bene che i contratti possono essere conclusi non solo con atto pubblico ma anche con un incontro di volontà espresso “mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere” (art. 18 attuale Codice dei contratti pubblici), però qui si va un po’ troppo oltre. Ma poi resterebbe il problema della mancata copertura finanziaria, della quale la Corte sembra disinteressarsi.
Tuttavia, esaminando meglio il caso, uno si accorge che la mancata copertura era certo innegabile, ma assolutamente parziale: un’integrazione soltanto del compenso professionale per poco più di 5.000 € …
Il Comune si era affidato insomma ad un elemento formale per non pagare le prestazioni professionali, delle quali cui aveva però già beneficiato.


Certo è che il diverso trattamento dei due casi, per giunta da parte della stessa Sezione della Corte e a distanza di otto settimane soltanto tra le due pronunce, sembra clamorosamente stridente.
Due pronunce, come ho scritto nel titolo, in contraddizione solo apparente? Proviamo a leggere tra le righe.
La prima ritiene il contratto nullo, pertanto improduttivo di effetti. Su questo punto, mi permetto di osservare, forse è stata eccessiva. Il contratto più che nullo sarebbe stato da considerare sottoposto a condizione (l’erogazione del contributo da parte della Regione). Il punto è che l’operatore economico, aggiudicatario dei lavori, non aveva però ancora effettuato le lavorazioni, ma quando il Comune aveva prudenzialmente deciso di fermare la prosecuzione dei lavori l’operatore aveva reagito tentato la comoda strada del risarcimento del danno.
La seconda sentenza invece ritiene addirittura valido un contratto che, a ben rifletterci, avrebbe potuto invece questo sì trattare come addirittura inesistente, non fosse che la Corte lo ha invece ritenuto correttamente sottoscritto dal Sindaco con la firma sul verbale della deliberazione di approvazione della bozza di contratto (delibera che però era stata addirittura dichiarata priva di copertura finanziaria …).
Il punto qui, però, è che a differenza della situazione precedente i professionisti avevano lavorato eccome, concludendo la progettazione; si trattava “solo” di dichiarare l’avvenuta formalizzazione di un incarico (in un quadro di evidente ed assoluto disordine amministrativo) che, seppur non correttamente sotto un aspetto formale, era però stato da tempo non solo affidato ma anche concluso.
Quale il ragionamento sotteso a queste decisioni apparentemente antinomiche?
A mia sommessa lettura la Cassazione ha coscientemente adottato due pronunce che hanno evidenti aspetti di contraddizione nella sola ma precisa (e condivisibile) volontà di dare giustizia effettiva.
Per quanto ci riguarda, mi pare confortante che la Suprema Corte, al di là delle cavillosità formali (copertura finanziaria presente o no) ritenga legittimo e produttivo di effetti o meno un contratto, in breve, in base una lettura di ragionevolezza, guardando alla situazione reale del rapporto contrattuale secondo buona fede. Un giudizio allora che però deborda dalla sola legittimità a che sembra avvicinarsi più ad un vero e proprio giudizio di merito di terzo grado, ma giustificato da esigenze di giustizia non solo formale quanto piuttosto, come detto, sostanziale.