La Corte dei conti Piemonte nella sentenza in argomento si è trovata a valutare la richiesta di applicazione della riduzione del danno per giudizio abbreviato.
Com’è ben noto a chi si occupa di giudizi contabili, l’art. 130 del Codice di giustizia contabile prevede un importante istituto deflattivo del contenzioso dinnanzi alla Corte di conti, con la possibilità di abbattimento fino al 50%del danno rispetto alla contestazione della Procura. Il comma 4 tuttavia non consente l’applicazione dell’istituto in caso di arricchimento doloso del danneggiante; in tal caso la richiesta è addirittura inammissibile.
Una disposizione sicuramente condivisibile questa: se sono consapevole del danno che creo – e come potrei non esserlo in caso di dolo? – è giusto che risponda integralmente del danno arrecato all’erario.
Nel caso esplorato dalla Corte del Piemonte un agente di polizia in servizio in Piemonte (peraltro con la qualifica di assistente capo coordinatore) aveva abusato dei benefici di legge che consentono di prestare assistenza a propri familiari in stato di grave infermità, poiché in realtà non aveva mai prestato alcuna assistenza al padre, dal momento che aveva continuato a vivere a Torino senza ovviamente recarsi quotidianamente a Campobasso dove il padre malato risiedeva. Il danneggiante (questo il lessico della Corte) si era assentato quindi arbitrariamente per ben 560 giornate lavorative per un danno quantificato in oltre 77.000 €, somma a cui occorre aggiungere i costi di accertamento del danno per un totale di circa 81.000 €.
Il soggetto formulava istanza per l’accesso all’istituto del patteggiamento, peraltro proponendo la somma di 20.000 € in prima battuta, solo in subordine offrendo la metà del danno contestato (circa 41.000 €).
Già questo elemento sollevava dubbi da parte della Procura di ammissibilità dell’istanza per indeterminatezza, ma non è questo il punto.
La vera ragione di inammissibilità della richiesta secondo la Procura stava nel fatto che il comma 4 dell’art. 130 CGC, come sopra anticipato, dispone che “La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante”.
La Corte invece ritiene la richiesta ammissibile, facendo una articolata (e a mio parere piuttosto contorta) riflessione sull’elemento soggettivo: “Nella fattispecie all’esame, dunque, il Collegio ha escluso l’eventualità considerata dal legislatore, quale elemento ostativo al rito, non risultando elementi volti a verificare la sussistenza di un arricchimento doloso nei termini sopra esposti. Ha ritenuto, infatti, il Collegio, che nella pretesa azionata, così come cristallizzata nella citazione, se può ravvisarsi la prospettazione di una condotta dolosa posta in essere in violazione dei doveri d’ufficio, manca del tutto, invece, la rappresentazione – sola a poter avere un valore ostativo rispetto al rito deflattivo – di una condotta, da parte del convenuto, connotata, anche, dalla chiara ed evidente coscienza e volontà di cagionare un danno all’Amministrazione al fine precipuo di addivenire a un diretto arricchimento della propria sfera patrimoniale (cfr. Corte conti, Sez. giur. Lazio n. 7/2022)”.
Con l’effetto quindi di accogliere l’istanza e quindi di ammettere al pagamento della somma di 41.000 €, la metà di quanto contestato. Un bello sconto, insomma, non c’è che dire …
Il nostro amico secondo la Corte, pare di capire, pur essendo pacificamente in pieno dolo, a ben vedere non si sarebbe però rappresentato e quindi determinato a danneggiare l’amministrazione con l’intento di arricchirsi.
Ma come? Non si è forse assentato arbitrariamente frodando, e quindi danneggiandola, l’Amministrazione di appartenenza? E quindi non ha arbitrariamente percepito lo stipendio se non con l’intento, dico io, di arricchirsi?
Per inciso, per rafforzare questo ragionamento la Corte cita la giurisprudenza della Sezione giurisdizionale Lazio 7/22; se la si cerca come ho fatto io sulla banca dati della Corte dei conti, si può verificare che quella decisione non parla affatto dell’elemento soggettivo ma riguarda tutt’altro (un giudizio pensionistico).
Sarò forse troppo basico ma anche a me, come alla Procura, pare che non ci siano vie di mezzo. O c’è dolo, e allora non è ammissibile l’applicazione del beneficio di cui all’art. 130, oppure non c’è dolo, inteso come rappresentazione e volontà di danneggiare l’amministrazione e contemporaneamente di arricchirsi, ma allora c’è colpa grave. Tesi che nel caso in esame mi pare francamente ridicola, oltre che sconfessata dalla stessa Corte che parla apertamente di dolo.
Forse la preoccupazione del Collegio è stata quella di assicurare all’erario il 50% piuttosto di rischiare di non ottenere nulla? A parte il fatto che questa (peraltro ben poco giuridica …) considerazione non traspare affatto nella motivazione, comunque la preoccupazione sembrerebbe eccessiva: il nostro amico è (o era, non so se è stato licenziato come sarebbe lecito attendersi) un dipendente pubblico, difficilmente quindi non eseguibile in concreto, non foss’altro a considerare la disponibilità delle somme dovute per il trattamento di fine rapporto.
Propenderei piuttosto per un altro caso di italico mal inteso buonismo. Che però nelle sentenze non mi pare che in genere faccia un buon servizio al Paese.