Ai fini dell’esclusione dalla gara d’appalto per violazioni degli obblighi tributari o previdenziali, la mera presenza di poste debitorie nel bilancio d’esercizio non costituisce prova di un’irregolarità fiscale definitivamente accertata. L’iscrizione contabile, rispondendo al principio di competenza economica, attesta l’esistenza dell’obbligazione, ma non il suo inadempimento, restando, la verifica della regolarità, riservata agli atti tipici delle amministrazioni competenti dotati di fede pubblica.  

É la sentenza n. 4166/2026 del TAR Lazio, Sezione Quarta, a fornire questi chiarimenti, così decidendo su una controversia sorta dal ricorso di un operatore economico che contestava l’aggiudicazione di un accordo quadro per lavori di sicurezza stradale indetto da Anas s.p.a., lamentando, tra i diversi motivi, l’omessa esclusione della controinteressata per asserita carenza del requisito di regolarità fiscale e contributiva. La tesi della ricorrente si fondava sulla presenza, nei bilanci delle consorziate esecutrici, di debiti verso l’erario e gli enti previdenziali, sostenendo che tali evidenze contabili avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a dichiarare l’insussistenza del requisito o, quantomeno, a ravvisare un grave illecito professionale. Il Collegio, pur ribadendo il potere del giudice amministrativo di verificare in via incidentale l’idoneità delle certificazioni prodotte, chiarisce che il bilancio d’esercizio non può surrogare gli accertamenti tipici demandati all’Agenzia delle Entrate o all’INPS. Inoltre, viene opportunamente rappresentato che il bilancio d’esercizio è redatto secondo il principio di competenza economica, in forza del quale i costi (e i correlati debiti) devono essere iscritti nell’esercizio in cui maturano, indipendentemente dal momento in cui ne avverrà il pagamento; pertanto, le poste debitorie ivi registrate fotografano il sorgere dell’obbligazione ma non ne attestano necessariamente l’esigibilità o l’avvenuto inadempimento, potendo riferirsi a somme rateizzate, contestate o non ancora scadute. Ne consegue che, in assenza di violazioni gravi e definitivamente accertate mediante atti procedimentali tipici, la stazione appaltante non è tenuta all’esclusione, né può configurarsi un’omessa dichiarazione su fatti idonei a incidere sull’affidabilità dell’operatore.