Con un comunicato dell’11 marzo 2026 l’ARAN è intervenuta nella querelle che ha occupato gli esperti e i commentatori, ma soprattutto i presidenti delle delegazioni trattanti, dopo la firma dei CCNL 2022/2024, avvenuta il 23 febbraio 2026.

È noto, infatti, che la FP-CGIL non ha sottoscritto né il CCNL comparto Funzioni Locali 2022-2024 né il CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024.

Conseguenze della mancata sottoscrizione da parte di un’Organizzazione Sindacale

La mancata firma da parte di un sindacato “maggiormente rappresentativo” come la CGIL non impedisce l’applicazione del contratto a tutti i dipendenti, ma esclude il sindacato non firmatario da alcune prerogative.

È pacifico che chi non firma il CCNL perde il diritto di partecipare ai tavoli della contrattazione integrativa decentrata presso i singoli Enti.

Ma questo determina il venir meno anche del diritto al confronto e all’informazione, sua essa propedeutica al confronto o a se stante?

La mera lettura dei recenti CCNL sottoscritti porta ad escludere a livello locale le Organizzazioni Sindacali non firmatarie a livello nazionale sia dalla contrattazione sia da informativa e confronto.

L’esclusione, infatti, è stabilita apertis verbis per il personale non dirigente dall’art. 7, comma 2, lettera b), del CCNL comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 e per il personale dirigente dall’art. 7, comma 2, lettera a) del CCNL Area Funzioni locali del 23 febbraio 2026: ambedue le previsioni, con formulazione assolutamente identica, individuano i soggetti titolari della contrattazione integrativa nei «i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL».

Il sindacato che decide di non firmare il CCNL nazionale (come accaduto recentemente alla FP-CGIL per il comparto Funzioni Locali 2022-2024), pertanto:

  1. non siede al tavolo negoziale: non può partecipare alle trattative relative alla destinazione delle risorse del fondo della contrattazione decentrata (premi di produttività, indennità specifiche, progressioni economiche orizzontali);
  2. non firma l’intesa a livello locale: poiché non ha accettato le “regole del gioco” stabilite a livello nazionale, non è legittimato a trattarne l’applicazione a livello locale.

In altre parole il sindacato “si auto-esclude” dalla gestione attiva del contratto che ha deciso di non sottoscrivere per coerenza ideologica con il proprio dissenso.

Gli artt. 4, dedicato all’informazione, e 5, relativo al Confronto, rinviano per i soggetti sindacali all’art. 7 del CCNL 2022/2024 comparto Funzioni Locali e gli art. 4 e 5 del CCNL 2022/2024 del CCNL Area Funzioni Locali.

In tal modo il cerchio è chiuso: solo i soggetti firmatati del CCNL 2022/2024 sono coinvolti in contrattazione e confronto e sono destinatari di informativa.

Cosa resta al sindacato non firmatario?

Anche se fuori dal tavolo negoziale, il sindacato mantiene i suoi diritti fondamentali derivanti dallo Statuto dei Lavoratori:

  • Diritto di assemblea
  • Diritto ai permessi sindacali
  • Presenza delle proprie RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) elette, che però agiranno nei limiti delle prerogative spettanti ai non firmatari.

La situazione dei delegati RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) appartenenti a una sigla non firmataria è uno dei punti più complessi e dibattuti del diritto sindacale, poiché genera un paradosso tra il voto popolare ricevuto dai lavoratori e le regole contrattuali.

  1. Il paradosso: rappresentativi ma “esclusi”

I delegati RSU traggono la loro legittimazione dal voto dei lavoratori (suffragio universale in azienda/ente). Anche se il loro sindacato di appartenenza non ha firmato il CCNL:

  • restano in carica e il loro mandato elettorale prosegue fino alla scadenza naturale (solitamente 3 anni);
  • continuano a godere delle tutele contro il trasferimento e il licenziamento previste dallo Statuto dei Lavoratori;
  • conservano il diritto ai permessi sindacali per l’espletamento del mandato.
  1. Partecipazione alle trattative: il “muro” della firma

Nonostante siano regolarmente eletti, la loro capacità di azione subisce una drastica limitazione a causa dell’art. 9 dell’Accordo Quadro del 1998 e delle clausole di rinvio dei CCNL (incluso quello delle Funzioni Locali):

  1. Esclusione dalla sottoscrizione: la RSU decide a maggioranza, ma i componenti appartenenti al sindacato non firmatario non possono apporre la propria firma sui contratti integrativi locali;
  2. Diritto all’informazione: resta invece intatto il diritto a ricevere le informative, poiché questo è un diritto legato alla carica di eletto RSU e non alla firma del contratto.

Una questione diversa è rappresentata dalla mancata convocazione dei delegati di sigle non firmatarie ai tavoli di contrattazione integrativa: si appalesa, infatti, il rischio dell’isolamento politico.

Se un’intera componente della RSU non partecipa alla trattativa, non può influenzare le scelte – a titolo esemplificativo – sui premi di produttività o sulle progressioni di carriera dei propri colleghi, pur avendo ricevuto il loro voto.

Dubbi applicativi generati da Sentenza del Tribunale di Roma n. 774/2025 (caso UIL Scuola RUA/MIUR)

In questo quadro si colloca la sentenza del Tribunale di Roma n. 774/2025 (caso UIL Scuola RUA/MIUR), che ha disapplicato le clausole del CCNL Istruzione e Ricerca nella parte in cui subordinavano il diritto all’informazione e al confronto alla titolarità della contrattazione integrativa e ha riconosciuto tali prerogative anche a un sindacato non firmatario della parte normativa.

La successiva ordinanza della Corte d’Appello di Roma ha respinto la richiesta ministeriale di sospensione dell’esecutività evidenziando l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile connesso al mantenimento di informazione e confronto in favore del sindacato ricorrente.

Si tratta di decisioni rese nel comparto istruzione che aprono a argomentazioni tali da proiettare effetti anche sulle relazioni sindacali degli enti locali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di escludere le organizzazioni non firmatarie dall’accesso all’informazione e al confronto previste dal nuovo CCNL Funzioni Locali.

Nelle more della decisione di merito della Corte d’Appello di Roma e di ulteriori pronunce specifiche sul comparto Funzioni Locali, emerge la necessità di tener conto della prospettiva di un verosimile, vivace e non breve contenzioso.

Potenziale ricorso dei non firmatari

Lo scenario del ricorso contro l’esclusione dai tavoli di contrattazione si muove su un crinale sottile tra il diritto sindacale (Statuto dei Lavoratori) e le norme speciali del Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001).

Gli argomenti da considerare sono:

  1. “Condotta Antisindacale” (Art. 28 Statuto Lav.)

Il sindacato non firmatario ricorre al Giudice del Lavoro denunciando l’Ente per condotta antisindacale, sostenendo che l’esclusione dai tavoli impedisce l’esercizio della funzione rappresentativa per cui è stato eletto dai lavoratori.

  1. “Diritto alla Trattativa” contro “Diritto alla Firma”

Tesi dell’Aran/Enti: “Chi non firma il CCNL nazionale non può gestire il contratto a livello locale, perché ne ha rifiutato l’impianto normativo”.

Tesi dei Ricorrenti: “La firma non può essere il ‘prezzo’ per sedersi al tavolo, altrimenti si viola la libertà sindacale (Art. 39 Cost.)”.

Si sottolinea che la giurisprudenza più recente tende ad affermare che se un sindacato è rappresentativo (ha voti e iscritti oltre il 5%), ha diritto a partecipare alle trattative (trattare), anche se poi decide di non firmare l’accordo finale.

Possibili esiti del ricorso

Vittoria del Sindacato: l’Ente deve riaprire il tavolo e ammettere la sigla non firmataria alla discussione. Il sindacato non firmatario, tuttavia:

  1. non può firmare l’accordo locale se questo si basa su previsioni del CCNL che ha rifiutato;
  2. non può bloccare la firma degli altri: se CISL, UIL e CSA firmano l’accordo decentrato, l’accordo è valido anche senza la CGIL.

Sconfitta del Sindacato: resta l’esclusione. Il sindacato può solo fare opposizione “esterna” (scioperi, comunicati), ma non entra nella gestione dei fondi.

Esito intermedio: il giudice riconosce il diritto all’informativa e alla partecipazione al “confronto”, ma non alla “contrattazione” vera e propria.

La validità degli accordi già firmati rappresenta una criticità: se l’Ente firma un accordo decentrato con CISL, UIL e CSA, e dopo mesi la CGIL vince un ricorso per condotta antisindacale, l’Ente rischia di dover rinegoziare tutto da capo, con il pericolo di ritardi nei pagamenti delle indennità ai lavoratori o. peggio ancora, la necessità di dover procedere al recupero di quanto già pagato..

Posizione di compromesso come strumento deflattivo del contenzioso

Convocare “per audizione” le sigle non firmatarie, pur precisando che non avranno diritto di firma sull’accordo finale.

Tale scelta riduce il rischio di ricorsi per condotta antisindacale, ma crea tensioni con le altre sigle sindacali, tant’è che la CISL ha già inviato ad alcuni enti una diffida dall’ammettere la FP-CGIL ai tavoli della contrattazione, ed è di difficile gestione operativa nel caso il sindacato “uditore” intervenga nella trattativa.

 Comunicato dell’ARAN dell’11 marzo 2026

L’ARAN interviene sulla questione a tempo di record a meno di tre settimane dalla sottoscrizione dei CCNL 2022/2024 precisando che il comunicato intende dare riscontro ai numerosi quesiti giunti all’Agenzia in ordine ai soggetti legittimati a partecipare alla contrattazione integrativa ed alle altre forme di partecipazione sindacale (informazione e confronto).

L’ARAN, innanzitutto, richiama le norme contrattuali rispettivamente del CCNL del Comparto Funzioni Locali e dell’Area Funzioni locali che non lasciano dubbi al riguardo (art. 7, comma 2, del CCNL comparto Funzioni Locali 2022/2024  e  art. 7, comma 2 del CCNL Area Funzioni locali 2022/2024).

L’ARAN chiarisce, inoltre, che le sentenze della Corte Costituzionale, più volte intervenute sull’art. 19 della legge 300/1970, non determinano alcun effetto nell’ambito del lavoro pubblico in quanto, come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3095/2018 e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 2025, la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 165/2001, su cui si fondano le clausole contrattuali sopra richiamate, è norma speciale rispetto allo Statuto dei lavoratori.

La posizione dell’ARAN, dunque, risulta granitica e si chiude con un severo monito alle amministrazioni: ai sensi dell’art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.», non lasciando spazi ad interpretazioni ed illazioni.

 

 

Funzioni locali – soggetti titolari delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro _ Aran Agenzia

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