Cambia tutto per le ormai ex Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, meglio note come “Onlus”: dopo l’abolizione, operativa dal primo gennaio scorso, dell’Anagrafe Unica delle Onlus tenuta dall’Agenzia delle Entrate, hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se vogliono continuare ad operare con enti del terzo settore ed ottenere i relativi benefici fiscali.
Non solo: le Onlus che non si iscrivono al RUNTS sono tenute a devolvere il proprio patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre, l’iscrizione al RUNTS è obbligatoria per continuare a ricevere il contributo del cinque per mille sulle dichiarazioni dei redditi. Ai fini della percezione del contributo, infatti, l’Ente, comunque dopo essersi iscritto al RUNTS, dovrà comunicare tramite apposita piattaforma tutti dati necessari per il versamento da parte dello Stato di quanto calcolato come quota prelevata dalle dichiarazioni dei contribuenti.
Per anni la qualifica di Onlus, che aveva natura esclusivamente fiscale, è stata confusa con quella giuridica, a cui, invece, fanno capo sigle come APS (Associazione di Promozione Sociale) o ODV (Organizzazione di Volontariato) e, finalmente, con enorme ritardo visto che sono passati ormai quasi dieci anni dall’approvazione del Codice del Terzo Settore, si arriva ad una riorganizzazione della fiscalità generale per gli enti non profit.
Sempre entro il 31 marzo prossimo, come spiega una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le ex Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017.
La comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ricorda scadenze previste dalla legge, giunge a pochi giorni da una corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate datata 19 febbraio 2026, ad oggetto “Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.” La circolare, di ben 113 pagine, riordina, nei fatti, l’intero sistema della fiscalità degli enti del terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 117 del 2017. La circolare offre alcuni importanti chiarimenti anche sul regime iva degli enti di terzo settore a seguito anche delle modifiche al dpr 633/1972. Basti pensare che il recentissimo decreto legislativo 10/2026 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto” ha cancellato, riscrivendolo completamente nel nuovo testo normativo, anche l’articolo 10 del dpr vecchio di ben 45 anni, che stabiliva una serie di esenzioni ed agevolazioni per il mondo del sociale.
Le novità sono talmente rilevanti e richiedono un così ampio studio che molti si chiedono se fosse opportuno sovraccaricare di nuovi adempimenti un mondo che, in molti casi, si regge sull’attività volontaria dei cittadini o che serve, soprattutto, per favorire socialità ed occupazione di soggetti fragili. Tuttavia, una serie di abusi verificati negli anni e l’incertezza normativa in cui ha navigato, per anni, il mondo delle associazioni e della cooperazione sociale, necessitava di regole maggiormente più chiare e certe.