Note a sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV n. 1877/2026, pubblicata in data 09/03/2026
Abstract
Nel cuore di una transizione ecologica che non è più solo narrativa, ma struttura portante dell’agire amministrativo, il sacchetto di plastica dotato di tecnologia RFID diventa il simbolo di una complessità normata.
Non è solo un oggetto di smaltimento, ma un nodo di una rete in cui il diritto incontra la sostenibilità.
Il presente contributo analizza la pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 01877/2026) che definisce il perimetro dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle gare d’appalto.
In un mondo dove il dato ambientale deve essere trasfuso nel codice genetico del bando, la giurisprudenza stabilisce un nuovo confine per la responsabilità dell’operatore economico: l’errore sulla sostenibilità non permette attese.
Se la lex specialis tradisce la norma ambientale, l’impugnazione deve essere immediata, perché il “risultato” non è solo l’aggiudicazione, ma la protezione stessa dell’ecosistema costituzionale. È il passaggio da una burocrazia della forma a una responsabilità dell’obiettivo.
Analisi della Sentenza
La sentenza n. 1877/2026 del Consiglio di Stato affronta il tema della corretta integrazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) all’interno delle procedure di gara pubblica, con particolare riferimento al settore del Green Public Procurement (GPP).
La controversia trae origine da una gara indetta da Aemme Linea Ambiente S.r.l. per la fornitura di sacchetti per rifiuti dotati di TAG RFID, con l’applicazione del criterio del prezzo più basso.
I punti cardine emersi dal giudizio sono:
– Centralità della Lex Specialis: i CAM non possono essere oggetto di eterointegrazione perché essi devono essere espressamente indicati nelle specifiche tecniche del capitolato speciale.
– Onere di Impugnazione Immediata: Se il bando omette i CAM o richiama normative abrogate in modo da impedire la formulazione di un’offerta consapevole, l’operatore economico ha l’obbligo di impugnare immediatamente il bando, pena la decadenza.
– Principio del Risultato e Buona Fede: Il nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) impone una responsabilizzazione dell’operatore economico, il quale deve segnalare tempestivamente le carenze del bando anziché attendere l’esito della gara.
– Flessibilità nella Verifica Post-Aggiudicazione: Salvo diversa previsione del bando, la verifica della conformità ai CAM può avvenire dopo l’aggiudicazione, non appartenendo ontologicamente alla fase di valutazione delle offerte se il criterio non è premiante.
Il Collegio, in sostanza, ribadisce che le stazioni appaltanti devono contribuire agli obiettivi ambientali attraverso l’inserimento preciso dei CAM nella documentazione di gara.
Non è ammesso un rinvio generico o l’omissione di tali criteri, in quanto essi influenzano direttamente l’esecuzione del contratto.
Riferimenti Normativi richiamati in sentenza:
– Art. 34 D.Lgs. 50/2016 (Vecchio Codice): Obbligo di inserire nelle gare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM per qualunque importo.
– Art. 57 D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice): Conferma del principio di sostenibilità ambientale nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
– Artt. 9 e 41 Cost.: Fondamento costituzionale della tutela ambientale e della salute come limite all’iniziativa economica.
L’altro utile spunto di riflessione ci viene offerto anche sulla tempestività del ricorso.
L’appellante aveva contestato il bando solo unitamente all’aggiudicazione, sostenendo che il richiamo a un D.M. abrogato (2016 in luogo del 2022) rendesse nulla la procedura.
Il Consiglio di Stato, infatti, delinea i casi in cui il bando deve essere impugnato entro i termini decadenziali senza attendere l’aggiudicazione dando un messaggio chiaro: la mancata indicazione dei CAM è una grave carenza di dati essenziali per la formulazione dell’offerta e anche un rinvio errato o fuorviante rendendo “eccessivamente difficoltoso il calcolo di convenienza tecnica ed economica”.
Ciò fa diventare un bando facilmente impugnabile per presenza di clausole escludenti di fatto: oneri incomprensibili, sproporzionati o formule matematiche errate che rendono la partecipazione impossibile o irragionevolmente difficoltosa.
Ma un tale vizio sarebbe dovuto essere impugnato subito da parte dell’operatore poiché incidente sulla possibilità di formulare un’offerta consapevole.
Viene, cioè, applicato il principio di buona fede (Art. 5 D.Lgs. 36/2023). L’operatore non può “tenersi il vizio in tasca”. Esiste un rapporto “orizzontale” che impone all’impresa di segnalare subito le incongruenze della lex specialis.
Inoltre, in assenza di clausole che impongano “a pena di esclusione” esplicite nel bando, la produzione delle certificazioni CAM (come quella rilasciata a Nuova Sarmaplastik S.r.l. per conto del produttore) può avvenire anche post-aggiudicazione. Si tratta di prova oggettiva delle caratteristiche del prodotto offerto.
Massima
“In tema di Green Public Procurement, la previsione dei CAM rappresenta un elemento essenziale dell’offerta che permea la documentazione di gara in attuazione dei valori costituzionali di cui agli artt. 9 e 41 Cost. Qualora il bando operi un rinvio errato a normative abrogate, disorientando l’operatore economico nella determinazione dei costi e delle specifiche tecniche, la clausola è da considerarsi immediatamente lesiva. Ne consegue che il principio del risultato e il canone di buona fede impongono l’impugnazione immediata del bando, non essendo consentito al concorrente di differire la censura all’esito della gara. La produzione postuma di certificazioni ambientali (quale il ‘Plastica seconda vita’) non configura avvalimento se volta a dimostrare le caratteristiche oggettive del prodotto e se il bando non ne richiedeva il possesso a pena di esclusione già in sede di offerta.”
Conclusioni
La sentenza 1877/2026 segna il consolidamento di un “diritto vivente” che vede il Principio del Risultato non come una deroga alla legalità, ma come il suo compimento. L’aspetto più incisivo è la responsabilizzazione dell’operatore privato: il Consiglio di Stato sancisce il passaggio da un rapporto verticale (Stato-Suddito) a un rapporto orizzontale fondato sulla fiducia e sulla collaborazione. L’uso dei parametri costituzionali (Artt. 9 e 41) per giustificare l’immediatezza della lesione da “errore CAM” eleva la questione ambientale a pilastro dell’ordine pubblico, rendendo la chiarezza ambientale un requisito di validità strutturale della gara stessa.
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