Il certificato di regolare esecuzione (CRE) rilasciato da una precedente amministrazione committente costituisce prova assistita da una presunzione assoluta di attendibilità circa il possesso della capacità tecnica, non essendo consentito, né ad altre stazioni appaltanti, né al giudice investito dell’impugnazione dell’aggiudicazione, di sostituirsi all’ente certificatore nella valutazione di merito sulle modalità di esecuzione del pregresso rapporto contrattuale, fatti salvi i casi di macroscopica e oggettiva falsità documentale o di accertate responsabilità penali e risoluzioni per inadempimento.

È quanto si ricava dalla sentenza n. 285/2026 del TAR Marche, che chiarisce il perimetro di sindacabilità delle certificazioni attestanti il corretto svolgimento di servizi analoghi da parte di soggetti terzi rispetto all’amministrazione appaltante. La controversia nasce dal ricorso di un operatore economico che contestava l’ammissione del primo classificato in una gara per servizi di igiene urbana, sostenendo che il certificato di regolare esecuzione rilasciato da un comune siciliano fosse illegittimo o comunque inattendibile a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale, nonché della presenza di disservizi occasionali verificatisi e accertati in corso di svolgimento della prestazione. Il Collegio marchigiano, respingendo il ricorso, stabilisce che il certificato di regolare esecuzione riveste una funzione probatoria (non dissimile, a titolo esemplificativo, da quella del DURC o delle attestazioni dell’Agenzia delle Entrate), senza possibilità che si possa rimetterne successivamente in discussione il contenuto intrinseco. Ne consegue che l’unico soggetto abilitato a ponderare la qualità del servizio e la gravità di eventuali inadempienze è l’ente che ha gestito il rapporto contrattuale e che ha materialmente rilasciato il titolo. Una diversa interpretazione, volta a imporre ad una nuova stazione appaltante un’istruttoria “ora per allora” sulle prestazioni rese in favore di altra amministrazione, comporterebbe un aggravio procedimentale insostenibile, peraltro in aperto contrasto con i principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa che presidiano il Codice dei contratti pubblici.

Sotto il profilo sostanziale, la sentenza precisa che la regolarità di un’esecuzione non va misurata su standard astratti o norme programmatiche, come gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 205 del T.U.A., bensì sulla conformità alle clausole del capitolato tecnico specifico di quella gara. Se il precedente committente ha ritenuto il servizio rispondente agli impegni negoziali, nonostante l’applicazione di penali ovvero il mancato raggiungimento di soglie di legge le cui sanzioni gravano comunque sugli enti e non sui gestori, tale valutazione rimane impermeabile alle censure di altri concorrenti nell’ambito di procedure successive. Resta in ogni caso ferma la sola eventualità di contestazione del CRE in presenza di evidenze oggettive che ne neghino la logicità, quali, per esempio, una risoluzione per inadempimento o una condanna per frode in pubbliche forniture, poiché solo in tali ipotesi la regolare esecuzione risulterebbe esclusa dai fatti stessi.