In tema di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse configura una cessione del contratto che, pur comportando l’applicazione del trattamento giuridico ed economico vigente presso l’ente di destinazione, non travolge il principio generale del divieto di reformatio in peius. Ne consegue il diritto del dipendente al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata e alla percezione di un assegno ad personam riassorbibile, volto a conservare il trattamento economico fisso e continuativo goduto presso l’amministrazione di provenienza.
È quanto ha deciso con l’ordinanza n. 20953 del 2024 la Corte di Cassazione, che affronta la delicata questione del mantenimento dei diritti economici nel quadro della mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni, consolidando un orientamento protettivo verso il lavoratore transitato. La controversia trae origine dal ricorso dell’INPS contro la decisione della Corte d’Appello di Roma, che aveva riconosciuto a una dipendente proveniente dall’ENAM il diritto a percepire un assegno ad personam riassorbibile, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito presso l’ente di provenienza e quello, inferiore, erogato dall’istituto di destinazione, oltre al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio. L’INPS sosteneva che la riforma dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, operata dalla legge n. 246/2005, avesse introdotto un regime di stretta esclusività del trattamento economico dell’amministrazione di destinazione, finalizzato al contenimento della spesa pubblica e incompatibile con la conservazione di assegni perequativi. La Suprema Corte respinge tale interpretazione restrittiva, chiarendo che la qualificazione della mobilità come “cessione del contratto” non muta la natura del rapporto, che prosegue senza soluzione di continuità. L’inserimento dell’avverbio “esclusivamente” nel comma 2-quinquies dell’art. 30 (“Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”) mira a regolare l’applicazione della contrattazione collettiva del comparto di destinazione per il futuro, ma non è idoneo a derogare al principio generale di salvaguardia del trattamento retributivo già acquisito, espressione di un valore cardine dell’impiego pubblico. I giudici di legittimità osservano come una diversa lettura, che imponesse una regressione economica al dipendente, risulterebbe paradossalmente contraria alla stessa ratio della norma: incentivare la mobilità come strumento di ottimale distribuzione delle risorse umane. Se il transito volontario comportasse una perdita retributiva, l’istituto perderebbe la sua efficacia attrattiva, frustrando l’obiettivo di efficienza della Pubblica Amministrazione.
Sotto il profilo tecnico, la Corte conferma che l’assegno ad personam deve essere riassorbibile, garantendo così il progressivo riallineamento con i colleghi già in servizio presso l’ente cessionario, bilanciando la tutela del singolo con l’omogeneità dei trattamenti. Viene inoltre ribadita l’irrilevanza di pareri o circolari della Funzione Pubblica di segno contrario, in quanto atti non aventi forza di legge e inidonei a vincolare l’interpretazione giurisprudenziale.