L’infortunio occorso al lavoratore presso il proprio domicilio durante lo svolgimento della prestazione è qualificabile come infortunio sul lavoro, ai sensi dell’art. 22 della L. n. 81/2017, qualora l’evento dannoso si verifichi in occasione di attività prodromiche o accessorie strumentali all’esecuzione della prestazione stessa, sussistendo un nesso causale e funzionale che attiva la tutela assicurativa obbligatoria INAIL anche al di fuori dei locali aziendali.
L’evoluzione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, impressa dalla diffusione del lavoro agile, impone una rilettura rigorosa delle categorie classiche della tutela antinfortunistica, come confermato dalla recente sentenza n. 462/2025 del Tribunale di Padova. La controversia trae origine dal diniego opposto dall’INAIL al riconoscimento della natura professionale di un infortunio occorso a una dipendente dell’Università che, durante una riunione in videoconferenza, riportava una grave frattura alla caviglia spostandosi all’interno della propria abitazione per reperire documentazione necessaria all’ufficio. Il nodo della vicenda risiede nel superamento della concezione spaziale e topografica dell’infortunio, tradizionalmente ancorata ai locali del datore di lavoro, a favore di un criterio di natura funzionale e finalistica. Il giudice di merito ha chiarito che la protezione assicurativa non può subire compressioni per il solo fatto che l’attività sia resa in modalità agile, purché l’incidente sia strettamente connesso, anche in via indiretta o strumentale, ai compiti assegnati. Nel caso di specie, lo spostamento fisico della lavoratrice non era motivato da esigenze personali o domestiche, bensì dalla necessità di reperire supporti documentali indispensabili per il prosieguo della sessione lavorativa da remoto. Tale circostanza integra pienamente il presupposto dell’occasione di lavoro, neutralizzando la distinzione tra rischio professionale e rischio generico domestico. Sotto il profilo normativo, il tribunale ha valorizzato il disposto dell’articolo 22 della Legge 81/2017, il quale sancisce il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.