La sentenza n. 1558/2026 del Consiglio di Stato affronta il delicato equilibrio tra la discrezionalità della Pubblica Amministrazione nella valutazione dell’integrità dei concorrenti e il perimetro del sindacato giurisdizionale. Il caso trae origine dall’esclusione di un consorzio di imprese artigiane da una procedura di gara a causa di pregresse risoluzioni contrattuali che hanno interessato sia il consorzio stesso, sia la consorziata designata per l’esecuzione. Il nucleo della decisione si concentra sulla natura non automatica della causa di esclusione per grave illecito professionale, istituto che richiede un giudizio prognostico sull’affidabilità del futuro contraente. Come ribadito da giurisprudenza consolidata e come cristallizzato dall’Adunanza Plenaria, tale valutazione è espressione di una discrezionalità tecnica e amministrativa che non può essere sostituita da un giudizio di merito del magistrato. Le conclusioni della stazione appaltante possono essere revocate solo qualora la motivazione risulti inficiata da errori macroscopici, contraddittorietà estrinseca o un’istruttoria talmente carente da configurare uno sviamento di potere. Nel caso di specie, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto immune da vizi la decisione di esclusione effettuata dall’amministrazione, che ha correttamente valorizzato episodi di inadempimento specifici, quali l’abbandono del cantiere e violazioni della sicurezza, ritenendoli sintomatici di una carenza organizzativa. Non assume rilievo esimente l’argomento della proporzionalità invocato dall’appellante in relazione al modesto valore della commessa risolta rispetto al fatturato globale, anzi. Contrariamente a quanto evidenziato dall’operatore economico, infatti, il Consiglio di Stato evidenzia come proprio l’incapacità di gestire correttamente appalti di modesta entità possa riflettere una strutturale inidoneità al governo della commessa.