È quanto afferma la Corte dei Conti, (sez. Abruzzo, 91/2026) precisando che la responsabilità del dirigente non può essere illimitata o totale. È chiaro che un dirigente non può essere ritenuto responsabile per colpa grave per il semplice fatto di non aver controllato nel dettaglio l’operato di tutti i dipendenti assegnati al suo Settore. Questo principio è radicato in una concezione di responsabilità che deve essere commisurata al ruolo e alle mansioni svolte.
Un dirigente ha il compito di gestire e supervisionare un’intera squadra o dipartimento. Tuttavia, non è tenuto a monitorare ogni singola azione, ma a garantire che esista una corretta struttura di controllo e un sistema di delega che permetta di operare in modo efficiente.
Se il dirigente ha delegato correttamente le responsabilità, non può essere ritenuto responsabile per la cattiva gestione o per errori che sono direttamente imputabili a un dipendente, a meno che non vi siano stati segnali di gravi anomalie che giustifichino un intervento. Un aspetto fondamentale è che ogni membro di un’organizzazione ha una propria responsabilità in relazione al suo ruolo. Il dirigente è responsabile di garantire che i processi siano strutturati in modo adeguato, che vi siano procedure di controllo e che le risorse siano allocate correttamente, ma non è obbligato a verificare ogni dettaglio, specialmente se la supervisione è delegata a figure intermedie (come responsabili
di servizi).
Pertanto, la colpa grave si verifica quando un comportamento (o una mancanza di azione) è tanto evidente e facilmente evitabile da far ritenere che la persona in questione abbia agito con una totale disattenzione e non si configura se la condotta del Dirigente si limita a una gestione ordinaria in assenza di indizi di colpevolezza diretta.