La Corte di Cassazione (Penale Sez. 3 n.3657/2026) prendendo in esame il caso di uno stabilimento balneare la cui occupazione del suolo demaniale era conseguente a “proroghe tacite” e dalla corresponsione dei canoni relativi, nel rigettare la possibilità di proroga delle concessioni, in vigenza della direttiva europea,  rileva che  la persistente occupazione del compendio balneare comporta il protrarsi degli effetti del reato e dell’offesa al bene giuridico tutelato, atteso che la fattispecie presenta natura permanente.

Nel ribadire che la proroga concessa dal legislatore si riferisce si riferisce esclusivamente alle concessioni “nuove”, ovvero a quelle sorte dopo la legge 88 del 2001, ha affermato inoltre che la prosecuzione del rapporto mediante pagamenti, richieste contabili o comportamenti tolleranti dell’amministrazione non è, allo stato del diritto, idonea a configurare una nuova concessione, perché tali condotte non possono sostituire un provvedimento formale, soprattutto in una materia in cui l’ordinamento europeo impone procedure selettive trasparenti, comparative e non discriminatorie.

All’indagato era altresì contestato di aver omesso di ottemperare ai provvedimenti comunali con cui era stata disposta, rispettivamente, la chiusura dell’attività di somministrazione e l’immediato divieto di prosecuzione dell’attività demaniale, condotta ritenuta perdurante dal 22 agosto 2024 sino alla data del provvedimento.

Alla luce di tali emergenze, il Gip ravvisava il fumus commissi delicti, evidenziando che l’indagato aveva proseguito l’attività balneare in violazione dell’autorità amministrativa e in assenza del titolo concessorio, richiamando il principio secondo cui l’occupazione abusiva di area demaniale costituisce reato permanente sino all’effettivo rilascio dell’area.

Quanto al periculum in mora, il giudice valorizzava la persistente e consapevole inosservanza degli ordini impartiti, ritenendo la condotta idonea a determinare un concreto rischio di protrazione e aggravamento dell’illecito e di impedimento alla tutela dell’interesse pubblico alla fruizione collettiva del bene demaniale.

In ragione di tali considerazioni, reputando che la libera disponibilità dello stabilimento potesse consolidare ulteriori violazioni, il Gip disponeva il sequestro preventivo dell’intero compendio, quale misura necessaria a interrompere la permanenza dei reati contestati e a ripristinare la legalità violata.