L’art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativa per danno all’immagine per i delitti, anche diversi da quelli indicati dall’ormai abrogato art. 7 della legge n. 97/2001, da cui derivi come conseguenza diretta un pregiudizio alla reputazione e al prestigio dei soggetti pubblici. Lo afferma la Corte dei conti nella sentenza emanata a sezioni riunite n. 3/2026/QM/PROC, in merito ad un giudizio avviato nei confronti di un ex dipendente condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, ai sensi dell’art 416 bis del codice penale.

Il nodo centrale della vicenda risiede nell’individuazione del catalogo dei reati idonei a fondare l’azione per danno all’immagine dopo l’entrata in vigore del Codice della giustizia contabile. L’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 limitava tale azione ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, operando un rinvio all’allora vigente art. 7 della legge n. 97/2001. L’abrogazione di quest’ultima norma e la successiva introduzione dell’art. 51, comma 7, c.g.c. hanno generato un contrasto interpretativo tra chi sosteneva la persistenza dei vecchi limiti e chi propugnava un’espansione della tutela anche a fattispecie ulteriori rispetto a quelle riportate nella disposizione non più vigente. I giudici contabili, aderendo al secondo orientamento, di matrice evidentemente estensiva, chiariscono che il richiamo normativo deve considerarsi di natura dinamica e non fissa. L’art. 4, comma 2, dell’allegato 3 al codice stabilisce, invero, che, quando disposizioni vigenti richiamano norme abrogate, il riferimento si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel nuovo codice. Ne consegue che l’attuale riferimento per il danno all’immagine è l’art. 51, comma 7, c.g.c., che utilizza una locuzione sensibilmente più ampia, riferendosi genericamente ai delitti commessi a danno delle amministrazioni, ivi comprese tutte quelle condotte delittuose del dipendente o del soggetto legato da rapporto di servizio che, anche se non rientranti tra i reati propri contro la P.A., risultino comunque idonee ad arrecare un vulnus al prestigio dell’istituzione.

È quindi possibile promuovere l’azione risarcitoria a fronte di qualunque delitto che colpisca il patrimonio o gli interessi dell’amministrazione, superando la tassatività del precedente perimetro normativo e garantendo una protezione più effettiva ai valori del buon andamento e dell’imparzialità.