Da almeno due mesi i magistrati della Corte dei conti hanno attivato un fuoco di fila contro la riforma della giustizia contabile e della stessa Corte che nel nostro ordinamento è stata attivata, pur dopo una lunga gestazione ma ugualmente con un clamore notevole, con la Legge 1 del 2026.
I convegni organizzati dalla Corte in cui invariabilmente si parla della riforma si sprecano. I singoli magistrati non si fanno scappare alcuna occasione pubblica per perorare la loro causa (la loro causa! … mentre lo scrivevo mi rendevo conto del paradosso).
La Legge 1/26 effettivamente è piuttosto traumatica sotto almeno quattro aspetti.
a) La prescrizione dall’azione, sempre quinquennale come in passato, ma finalmente il dies a quo ora risulta certo visto che azione non può essere attivata dopo 5 anni dalla commissione del fatto, e non più dalla sua conoscenza da parte della Corte.
b) L’elemento soggettivo, finalmente codificato, che anche se con una formulazione obiettivamente problematica ora risulta in pratica limitato al solo dolo o a forme di colpa estremamente gravi ed evidenti.
c) I duplici tetti alla condanna, vale a dire il 30% del danno e comunque non oltre le due annualità di retribuzione.
d) La riforma dell’organizzazione della Corte, non immediatamente operativa ma affidata a normativa delegata. Alcuni commentatori hanno un po’ maliziosamente osservato come potrebbe essere forse proprio quest’ultimo aspetto a turbare maggiormente i Giudici contabili.
Una riforma decisa e forse anche discutibile, sicuramente mal scritta; ma la volontà del legislatore di limitare il potere dei Giudici contabili – perdonate l’asciuttezza nell’esposizione dei concetti, ma non mi pare il caso di girare troppo intorno ai problemi – mi pare inequivoca, piaccia o no.
Come sappiamo la Legge ha avuto una sorta di avallo preventivo da pare della Corte costituzionale, che con la sentenza 132/24 è parsa quasi suggerire le direttrici della riforma.
I giudici contabili hanno fin da subito a malincuore preso atto della sentenza 132, e ora sono consci del fatto che la rimessione alla Corte costituzionale di qualsiasi punto di caduta della Legge avrebbe difficilmente successo con questo presupposto.
Alcuni giudici hanno informalmente aggiunto al proprio sdegno verso la riforma alcune considerazioni o interpretazioni piuttosto audaci con l’evidente scopo di aggirare la riforma dell’elemento soggettivo, ipotizzando una sorta di rilettura dei comportamenti: in pratica non più contestandoli come colpa grave ma come dolo eventuale. C’è il rischio, insomma, che questa categoria giuridica complessa, il cui limite con il vicino concetto di colpa cosciente non è sempre chiaro, veda tra i giudici un’applicazione quasi sistematica (qualcosa a cui, a pensarci, abbiamo anche già assistito per la colpa lieve, praticamente scomparsa dai radar e rubricata spesso dalla magistratura contabile come un’inequivoca colpa grave …). Naturalmente l’abbattimento del danno al 30% in caso di dolo non opera.
Il fatto è che poiché l’abbattimento opera anche nei procedimenti in itinere le Corti hanno già avuto modo di affrontare il problema.
La Corte della Puglia per esempio ha deciso di rimettere la questione alla Corte costituzionale, con un’ordinanza ben strutturata e già commentata con acutezza su questo sito dalla collega Giulia Scosta in “L’ombrello della Consulta non salva la colpa grave dalla pregiudiziale costituzionale”, articolo a cui nulla potrei aggiungere e a cui pertanto rimando. Come correttamente osserva la collega è tuttavia improbabile che la Corte condivida le perplessità dei Giudici pugliesi. La Corte in questo caso ha sicuramente operato in modo corretto: dubita della tenuta costituzionale della norma e si rimette alle valutazioni della Corte costituzionale.
Diversa strada ha invece intrapreso la Corte laziale nella sentenza 82/26, con un approccio che a me pare sinceramente non solo non condivisibile ma piuttosto sconcertante. La Corte laziale, con gran dovizia di dotte argomentazioni, dense di citazioni non solo in latino ma anche in francese in ragione dei richiami alla giurisprudenza euro unitaria, ritiene in breve la limitazione del danno talmente contraria ai precetti costituzionali e euro unitari, oltre che illogica, da legittimarne l’interpretazione come non obbligatoria. “La legge 1/2016, difatti, ove interpretata nel senso della obbligatorietà dell’esercizio del potere riduttivo attua una generalizzata riduzione del danno addebitabile al funzionario ponendolo in definitiva a carico della Comunità dei cittadini e delle imprese.” Questo il punto centrale della lunga sentenza (38 pagine): l’inaccettabile, secondo la Corte, “socializzazione” del danno, tanto inaccettabile da legittimare un’interpretazione per cui la riduzione non sarebbe automatica, ma che sarebbe invece rimessa alla valutazione del Giudice contabile esattamente come avveniva fino al giorno prima dell’entrata in vigore della Legge 1/26.
Non sono un fine giurista, forse soltanto un dilettante allo sbaraglio. Però anche un dilettante come me conosce il celebre brocardo in claris non fit interpretatio. La norma deve essere interpretata solo se non è chiara (art. 12 delle Preleggi al Codice civile): “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Leggiamo la norma: “Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione …”.
La norma è chiarissima. L’intenzione del legislatore (limitare il fenomeno della burocrazia difensiva) evidente.
Non c’è nulla da interpretare. Se la norma non piace, o meglio non convince, la strada è quella della rimessione al Giudice delle leggi come ha fatto al Corte pugliese, non quella della sua disapplicazione mascherata da interpretazione.
La sentenza è stata prontamente notata e commentata in alcune pubblicazioni specializzate, talvolta con toni entusiasticamente celebrativi, talaltra con un curioso understatement, tale da far sembrare normale che sia stata la stessa Corte contro la quale la riforma è stata scritta (come vedete continuo a dire pane al pane e vino al vino) a bilanciare finalmente con uno spirito di tipo quasi ecumenico le macroscopiche storture della novella normativa interpretandola nella maniera più vantaggiosa per la collettività.

Leggetela voi stessi, non voglio condizionarvi troppo. A me però pare condensabile in pochi semplici concetti.
La norma non ci piace proprio, ma non vogliamo tentare la strada della rimessione alla Corte costituzionale perché il precedente della pronuncia 132 renderebbe scontato il rigetto. Allora la disapplichiamo, ma per farlo in maniera meno clamorosa lo facciamo con l’unica interpretazione che noi stessi valutiamo costituzionalmente e soprattutto euro unitariamente orientata.

Non saprei perché, ma questo modus operandi mi ha ricordato un po’ il celeberrimo Marchese del grillo di Alberto Sordi: “mi dispiace, ma io so’ io, e voi …”.
Sarà perché la Corte è quella di Roma?