Mentre l’ANAC continua a produrre nuove schede cervellotiche per la pubblicazione dei dati sui siti istituzionali, causando inutili rompicapi alle pubbliche amministrazioni, il legislatore, con il decreto legge n.19 del 19 febbraio 2026, introduce una disposizione che, a rigor di logica, avrebbe dovuto essere già vigente. E se l’ANAC avesse inteso il proprio compito in modo serio e responsabile, il contenuto di quelle disposizioni avrebbero potuto essere anticipate nel PNA tardivo. Quello denominato 2025, ma approvato nel 2026.
Quel PNA, invece, che contiene persino obiettivi da realizzare nel 2025, ma assegnati nel 2026 riporta, tra l’altro, un obiettivo che consiste nella realizzazione di un applicativo (altri oneri!) per l’effettuazione dell’attività di web scraping, cioè per la verifica della completezza dei dai pubblicati secondo gli schemi adottati o in fase di esame. Che adesso non hanno più valore.
Nel frattempo, infatti, è intervenuto il legislatore che, in pratica, ha rimosso buona parte di quegli obblighi e vanificato la maggior parte delle schede appena approvate e sottoposte persino all’esame del Garante, nonché quelle in consultazione.
La scelta del legislatore, come affermato in precedenza, consiste nella semplice applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 9-bis del dlgs 33/2013 che, infatti, reca:
1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all’articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell’Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.
Dunque, già prima dell’adozione del DL 19/2026 non sarebbe stato necessario pubblicare tutti quei dati contenuti già nelle banche dati che, invece, l’ANAC si ostinava a richiedere, persino aggravando tale obbligo con l’obbligo di utilizzare schemi che risultavano complessi e poco funzionali.
Insomma, è stato necessario un intervento legislativo (di un solo articolo) per restituire un po’ di sana logica agli obblighi di trasparenza.
In particolare è l’articolo 8 del decreto citato che dispone quanto segue:
“2. I soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito internet denominato «Soldi pubblici», adempiono agli obblighi previsti dall’articolo 4-bis del medesimo decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito internet «Soldi pubblici».
3. I soggetti di cui all’articolo 2-bis del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all’allegato B al predetto decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.”
Il comma 2 fa riferimento agli obblighi di pubblicazione relativi ai pagamenti (art. 4-bis del dld 33/2013), liberando le PA dell’utilizzo della scheda la cui approvazione, da parte di ANAC, aveva persino richiesto più di un anno, per concludersi nella assoluta omissione di ogni informazione.
il comma 3, invece, fa riferimento ai seguenti ambiti:
art. 15. Consulenti e collaboratori
art. 16. dotazione organica e costo del personale
art. 17. personale non a tempo indeterminato
art. 18. incarichi ai propri dipendenti
art. 19. bandi di concorso
art. 21. contrattazione collettiva
art. 22. Enti vigilati e controllati
art. 28. Rendiconti di gruppi consiliari regionali e provinciali
art. 29. Bilancio preventivo e consuntivo
art. 30. Beni immobili e patrimonio
Per questi ambiti, come reca il comma 3, gli obblighi di pubblicazione si intendono assolti mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del collegamento ipertestuale alle banche dati in cui risultano pubblicati.
In verità molti di noi già operavano in tal senso, proprio in virtù della disposizione contenuta nell’art. 9-bis, rimandando al contenuto già pubblicato nelle banche dati. Ma ciò non era condiviso dalla maggior parte delle amministrazioni nel timore di eventuali sanzioni da parte di ANAC. Perchè nel nostro Paese l’Autorità anticorruzione, non impensierisce i corrotti e non riesce a contrastare il fenomeno corruttivo, riesce bene a generare timori e complicazioni alle persone per bene.
E c’è di peggio ( o di meglio): proprio in applicazione dell’art. 9-bis dovremmo disapplicare anche alcune deliberazioni di ANAC che obbligano alla duplicazione della pubblicazione dei dati.