Quando la Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi (CADA) accoglie il ricorso dell’istante e l’amministrazione non provvede alla emanazione di un provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dalla comunicazione, l’accesso si intende definitivamente consentito ex art. 25, c. 4, L. 241/1990. Tale inerzia determina il consolidamento di una posizione di diritto soggettivo in capo al richiedente, escludendo l’onere di impugnazione del silenzio-rifiuto entro i termini decadenziali previsti per il rito speciale, poiché la pretesa all’ostensione non è più soggetta a valutazioni discrezionali ma diviene un obbligo esecutivo dell’amministrazione. Così ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 597 del 23 gennaio 2026.
La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una docente avverso il silenzio-diniego opposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in merito a un’istanza di accesso documentale relativa a criteri di calcolo del trattamento economico accessorio. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 14353/2025, aveva inizialmente dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Secondo i giudici di prime cure, il termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale, previsto dal combinato disposto degli artt. 25, comma 5, L. 241/1990 e 116, comma 1, c.p.a., sarebbe decorso inutilmente sia rispetto al silenzio originario, sia rispetto al secondo silenzio maturato dopo la decisione della CADA. La decisione del TAR si fondava sulla ricostruzione per cui la comunicazione della decisione favorevole della Commissione avrebbe fatto decorrere un ulteriore termine di trenta giorni entro il quale l’interessata avrebbe dovuto adire il giudice amministrativo. Tale impostazione viene radicalmente superata dall’orientamento espresso dai giudici di Palazzo Spada con la sentenza in esame. Il fulcro del ragionamento giuridico risiede nell’interpretazione dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, a norma del quale se l’autorità non emana il provvedimento confermativo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della CADA, l’accesso è consentito. Tale automatismo normativo non configura un mero silenzio-inadempimento da impugnare, bensì produce un effetto di accertamento costitutivo del diritto all’ostensione. In altri termini, una volta spirato il termine dei 30 giorni senza un diniego motivato post-riesame, la situazione giuridica del richiedente si trasforma da interesse legittimo a diritto soggettivo perfetto. Ne consegue che non è più necessario (né tantomeno onere della parte) proporre un ricorso ex art. 116 c.p.a. soggetto a termini decadenziali per contestare l’inerzia, poiché l’obbligo di esibizione è già sancito dalla legge come effetto del silenzio dell’amministrazione sulla decisione della CADA.